Inammissibile il ricorso sulla rivalutazione probatoria e sulle attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 11846 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione sollecitando una mera rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, attività preclusa al giudice di legittimità. La prognosi concernente la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche va effettuata con riferimento agli elementi che denotano la personalità del soggetto, sicché legittimamente il giudice di merito fonda il diniego sulle condanne registrate fino al momento della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 624-bis cod. pen.. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Con il primo, deduceva il vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità; con il secondo, lamentava la violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito, sicché non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più adeguata ricostruzione dei fatti. A sostegno di tale principio vengono citati i precedenti delle Sezioni Unite n. 22242 del 2011, Sezioni Unite n. 12 del 2000, nonché le pronunce di Sez. 6, n. 5465 del 2020 e Sez. 6, n. 47204 del 2015.

Applicando tale principio al caso di specie, la Corte osserva che la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. Le censure articolate nel primo motivo di ricorso si risolvono in mere doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La prognosi sulla concedibilità del beneficio deve essere effettuata con riferimento agli elementi che denotano la personalità del soggetto; pertanto, è legittimo il riferimento operato dalla Corte di appello alle condanne registrate fino al momento della decisione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 624-bis c.p.

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