L’amministratore dell’associazione risponde per indennità indebite e spese non rendicontate (Trib. Roma 7633/2026)
Tribunale ordinario di Roma, XVI Sezione Civile, sentenza n. 7633/2026, R.G. n. 30290/2023 — Giudice dott.ssa Enrica Ciocca
Il principio
Gli amministratori di un’associazione riconosciuta rispondono verso l’ente secondo le norme del mandato: la responsabilità ha natura contrattuale e deriva dalla violazione degli obblighi di legge o di statuto, valutata secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. L’inadempimento non basta, poiché l’associazione deve provare la condotta, il danno concreto e il nesso causale; restano tuttavia ripetibili le indennità percepite in esecuzione di una previsione regolamentare nulla e sono risarcibili le spese effettuate senza autorizzazione o rendicontazione.
Il fatto
Una disciplina sportiva associata riconosciuta conveniva in giudizio il proprio ex presidente, rimasto contumace, contestandogli plurime condotte di mala gestio: percezione di indennità di carica, gestione esclusiva dei conti, prelievi non giustificati dalla carta federale, spese per il noleggio di un’autovettura, bonifici in proprio favore, pagamento di un ricorso successivo al commissariamento, stipulazione di una transazione e conclusione di un contratto per l’organizzazione delle gare federali.
La motivazione
Il Tribunale applica gli artt. 18 e 22 c.c. alle associazioni riconosciute e l’art. 1710 c.c. sul mandato. Gli amministratori devono operare con la diligenza dell’art. 1176, secondo comma, c.c. e nel rispetto delle finalità statutarie. L’associazione deve dimostrare le violazioni, il pregiudizio effettivo e il collegamento causale; il convenuto deve invece provare l’assenza di colpa. Il danno non coincide automaticamente con la condotta irregolare e non può essere considerato in re ipsa.
Le indennità di carica, pari a euro 211.511,67, erano state corrisposte sulla base di un regolamento attuativo contrario alla legge e allo statuto, che prevedeva la gratuità delle cariche federali. La disposizione regolamentare è quindi nulla e le somme sono ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Sono inoltre documentati prelievi dalla carta federale, commissioni, spese di noleggio e un bonifico personale, eseguiti senza le autorizzazioni e la rendicontazione richieste dal regolamento amministrativo-contabile, per complessivi euro 14.465. A questi si aggiungono euro 1.200 pagati dal conto federale per impugnare il commissariamento quando l’ex presidente non rappresentava più l’ente. Il danno complessivo da mala gestio è così quantificato in euro 15.665.
Sono invece respinte le altre pretese. I 33.000 euro trasferiti sul conto personale erano già stati restituiti e non era stato allegato un ulteriore danno patrimoniale o non patrimoniale. La transazione aveva definito un effettivo debito dell’associazione e non risultava produttiva di un pregiudizio. Neppure il danno d’immagine collegato al contratto di organizzazione delle gare era stato provato. L’equità può quantificare un danno esistente, ma non supplisce alla mancanza della sua allegazione e prova.
Il convenuto è pertanto condannato a restituire euro 211.511,67, oltre interessi dalla domanda, e a risarcire euro 15.665, oltre rivalutazione ISTAT dalle singole condotte e interessi legali dalla sentenza. Non sono riconosciuti interessi compensativi anteriori sulla somma risarcitoria, poiché il relativo danno da ritardo non era stato allegato e provato.
Implicazioni pratiche
La responsabilità dell’amministratore di un’associazione richiede una ricostruzione distinta per ciascuna operazione: regola violata, documentazione contabile, depauperamento e nesso causale. Le decisioni disciplinari possono offrire elementi sulle condotte, ma la condanna civile presuppone comunque la prova del danno. I regolamenti interni non possono legittimare compensi vietati dalla legge o dallo statuto, mentre ogni spesa deve rispettare le procedure di autorizzazione e rendicontazione dell’ente.
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