Rinuncia al ricorso e liquidazione delle spese nel contenzioso dei medici specializzandi (Cass. civ. Sez. 3 n. 16814 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., ma non giustifica di per sé la compensazione integrale delle spese quando sia intervenuta tardivamente, dopo che la controparte ha dovuto preparare le proprie difese, e quando il ricorso, se esaminato nel merito, sarebbe stato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. In tal caso, la compensazione parziale e la condanna alle spese della parte rinunciante costituiscono l’assetto conforme ai criteri di cui all’art. 92 cod. proc. civ.. La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007, restando quelli degli anni antecedenti soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257/1991, poiché la Direttiva 93/16/CEE non introduce obblighi ulteriori sulla misura della borsa di studio.
Il Fatto
Un gruppo di laureati in medicina, iscritti alla scuola di specializzazione dopo il 1991, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria. I ricorrenti avevano ricevuto, durante la specializzazione, una borsa di studio di lire 21.500.000 ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, importo che ritenevano non costituisse l’adeguata remunerazione garantita dalla Direttiva 93/16/CEE, chiedendo la condanna delle amministrazioni al pagamento di una somma per ciascun anno di frequenza.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. Avverso la sentenza d’appello i soccombenti proposero ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui le amministrazioni resistettero con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per effetto della rinuncia depositata da tutti i ricorrenti, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., essendo la rinuncia intervenuta prima dell’udienza ma dopo che la difesa erariale aveva svolto le proprie difese. Non avendo la controparte aderito alla rinuncia, il Collegio ha dovuto provvedere sulla regolamentazione delle spese.
La Cassazione ha escluso che la rinuncia potesse giustificare la compensazione integrale delle spese, rilevando due circostanze: la tardività della rinuncia, che aveva comunque imposto alla controparte di preparare le difese, e il carattere manifestamente inammissibile del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di trattamento economico dei medici specializzandi.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la disciplina di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 368/1999 si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007, mentre quelli iscritti negli anni anteriori restano soggetti al d.lgs. n. 257/1991, non derivando dalla Direttiva 93/16/CEE alcun obbligo ulteriore sulla misura della borsa di studio. La rinuncia ha evitato ai ricorrenti la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e il raddoppio del contributo unificato, ma ha comportato la compensazione solo parziale delle spese.
Per la liquidazione, la Corte ha determinato il valore della causa in base al petitum, considerando la domanda più elevata, pari a euro 69.485 per cinque anni di corso, incrementata degli interessi e della rivalutazione maturati prima dell’introduzione del giudizio, fino a raggiungere euro 129.741 e collocandola nello scaglione tra 52.001 e 260.001 euro. Sulla base del valore medio di euro 5.880, aumentato del 370% per il numero dei soccombenti, la Corte ha liquidato le spese in euro 27.636, compensate per due terzi, ponendo il residuo terzo di euro 9.212 a carico dei ricorrenti in solido.
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Nota della Redazione
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