Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 26532 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, non potendo la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e non si risolva in un’ipotesi alternativa. In tema di dosimetria della pena, quando è irrogata una sanzione al di sotto della media edittale non occorre una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bari ha confermato la sua condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorso si articola in due motivi: il primo, formalmente intitolato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., censura la valutazione degli elementi istruttori e la dosimetria della pena; il secondo deduce un vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevandone l’inammissibilità perché integralmente versato in fatto e diretto a sollecitare una rivisitazione di elementi istruttori già valutati dalla Corte territoriale con motivazione priva di palese illogicità.

I giudici di legittimità ribadiscono che non è consentita, in questa sede, una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, essendo preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione indicati dal ricorrente come più plausibili. A sostegno richiamano un consolidato orientamento (Sez. 6 n. 5465 del 2020; Sez. 6 n. 47204 del 2015; Sez. 6 n. 25255 del 2012; Sez. 2 n. 7380 del 2007).

Quanto alla manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la Corte precisa che essa presuppone una ricostruzione inconfutabile e non una semplice ipotesi alternativa a quella recepita in sentenza (Sez. 6 n. 2972 del 2020).

Il secondo profilo del primo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è dichiarato manifestamente infondato. La Corte ricorda che, quando è irrogata una sanzione al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione, bastando il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4 n. 46412 del 2015). Nel caso di specie il richiamo alla congruità della pena è ritenuto adeguato, essendo la sanzione determinata in misura largamente inferiore alla media edittale.

Anche il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale analiticamente esaminato le censure difensive con compiuta ricostruzione del fatto, senza alcun vulnus argomentativo. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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