Bancarotta impropria da falso in bilancio: basta l’aggravamento del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 5232 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario, ex art. 223, comma 2, n. 1), legge fall., la condotta dell’amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare l’esistenza di perdite e consentire la prosecuzione dell’attività d’impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione. L’evento tipico della fattispecie comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto, con il conseguente accumulo di perdite ulteriori. Ai fini dell’integrazione del reato non è necessario che la falsificazione abbia causato l’insolvenza, già consolidatasi in precedenza. L’elemento soggettivo è integrato dal dolo, da intendersi non come intenzionalità dell’insolvenza, ma come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.

Il Fatto

La ricorrente, amministratore unico di una società dichiarata fallita, era stata condannata in sede di giudizio abbreviato per bancarotta impropria da falso in bilancio e bancarotta semplice per non avere richiesto la dichiarazione di fallimento, aggravando il dissesto.

La Corte appello di Brescia confermava la condanna. Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza di un aggravamento del dissesto causalmente derivante dalle falsificazioni contabili, essendo lo stato di dissesto già verificatosi prima delle condotte contestate, e un vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla deposizione della curatrice fallimentare.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato, perché in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte affronta anzitutto l’eccezione di nullità del procedimento di cassazione per mancata comunicazione della requisitoria scritta del pubblico ministero. Il vigente art. 611 cod. proc. pen. non prevede alcun obbligo di comunicazione al difensore delle richieste del procuratore generale: nessuna nullità è pertanto configurabile. Nel caso concreto, peraltro, il difensore ha replicato nel merito con memoria, sicché nessuna lesione del diritto di difesa è ravvisabile.

Nel merito del primo motivo, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui integra la bancarotta impropria la condotta dell’amministratore che espone dati non veri per occultare perdite e proseguire l’attività, poiché l’evento tipico comprende anche il semplice aggravamento del dissesto. I giudici di merito hanno accertato che le falsificazioni avevano nascosto un perdita e azzerato il capitale sociale, inducendo i creditori a confidare nella salute della società e consentendole di ottenere nuove forniture e di mantenere i finanziamenti bancari, con incremento del debito fino alla dichiarazione di fallimento.

La Corte osserva che l’affermazione dell’imputata secondo cui le falsificazioni avrebbero reso solo una prospettiva distorta di accadimenti commerciali esistenti è generica e sollecita una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Quanto all’elemento soggettivo, il dolo non richiede l’intenzionalità dell’insolvenza, ma la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori, desumibile dall’esposizione di fatti non rispondenti al vero.

Il secondo motivo è inammissibile. Nel caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero se entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza: circostanze non riscontrabili. La ricorrente propone, in realtà, una diversa lettura delle dichiarazioni della curatrice, già valutate da entrambi i giudici di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendone trascritto integralmente il contenuto.

Infine, la Corte dichiara inammissibile l’eccezione di prescrizione del reato di bancarotta semplice. In caso di condanna cumulativa per più reati, l’autonomia dei rapporti processuali impedisce che l’ammissibilità dell’impugnazione per uno dei reati estenda il valido rapporto processuale agli altri; per il capo non censurato si è formato un giudicato parziale, che preclude il rilevamento della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Segue la condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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