Memoriale di servizio dell’Arma è atto pubblico: falso ideologico del comandante (Cass. pen. Sez. V n. 26597 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le attestazioni contenute nel memoriale di servizio dell’Arma dei Carabinieri, in quanto destinate a documentare l’esecuzione dell’ordine di servizio e ad assumere rilievo per la determinazione della retribuzione, costituiscono atto pubblico ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 479 cod. pen. Anche gli atti c.d. interni, formati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e destinati a offrire un contributo di conoscenza al procedimento amministrativo, rientrano nella nozione di atto pubblico, senza che assuma rilievo la distinzione tra efficacia interna ed esterna. La consegna impartita dal superiore, una volta data, assume valore oggettivo e vincola tutti i soggetti coinvolti, compreso il superiore che l’ha disposta, sino a che l’ordine non sia modificato o revocato con manifestazione inequivocabile. In tema di sospensione condizionale e non menzione, ove la parte abbia richiesto il beneficio in appello, l’omessa motivazione sul diniego integra vizio deducibile in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale emessa all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente, comandante di una stazione dei Carabinieri Forestali, responsabile dei reati di falso ideologico di cui all’art. 479 cod. pen., con assorbimento di alcune contestazioni, nonché dei reati di violata consegna di cui all’art. 120 cod. pen. mil. di pace e di truffa militare di cui all’art. 234 cod. pen. mil. di pace.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando vizi di motivazione quanto all’assorbimento degli episodi di falso, alla qualificazione giuridica del memoriale di servizio, al travisamento delle risultanze istruttorie, alla configurabilità della violata consegna e all’omessa pronuncia sul beneficio della non menzione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la natura giuridica del memoriale di servizio giornaliero. Richiamando le Sezioni Unite (Sez. U. n. 15983 del 2006), il Collegio ribadisce che ogni atto redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni è atto pubblico, compresi gli atti interni che offrono un contributo di conoscenza o di valutazione al procedimento amministrativo. Le attestazioni del memoriale dell’Arma, avendo valore di ordine di servizio e destinazione a documentare l’esecuzione dello stesso, integrano pertanto la fattispecie dell’art. 479 cod. pen..

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma la conclusione dei giudici di merito: il memoriale non ha valore meramente interno, perché la sua funzione documentale incide sulla quantificazione del trattamento economico dei militari. Il motivo è quindi infondato. Il terzo motivo è giudicato manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata valutato analiticamente le censure difensive sui tabulati e sulle dichiarazioni del teste, senza profili di illogicità.

Sul quarto motivo, relativo alla violata consegna, la Corte osserva che l’art. 120 cod. pen. mil. di pace sanziona anche la violazione della consegna ricevuta, la quale presuppone uno specifico comando impartito dal superiore. Una volta impartita, la consegna assume valore oggettivo e valenza generale e vincola tutti i soggetti coinvolti, compreso il superiore che l’ha disposta, finché l’ordine non sia modificato o revocato. Richiamato il principio di diritto affermato da Sez. 1 n. 35308 del 2021, il Collegio rileva che l’intendimento di modificare o interrompere la consegna deve essere manifestato in modo inequivocabile, circostanza non dedotta né dimostrata dal ricorrente. Il motivo è infondato.

Il quinto motivo è invece fondato. Il ricorrente aveva chiesto in appello il beneficio della non menzione della condanna, ma la Corte territoriale non aveva motivato sul punto. Secondo le Sezioni Unite (Sez. U. n. 22533 del 2018), quando la parte abbia formulato la richiesta in sede di merito, l’omessa applicazione del beneficio può formare oggetto di ricorso per cassazione. La sentenza è pertanto annullata limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio, da esercitarsi secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. Il ricorso è rigettato nel resto.

Nota della Redazione

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