Truffa militare continuata: prova della falsa attestazione di servizio e giurisdizione (Cass. pen. Sez. I n. 34122 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di truffa militare continuata l’onere probatorio a carico dell’accusa è assolto quando la condotta di artifizio o raggiro è individuata nella falsa rappresentazione della durata della prestazione lavorativa, essendo emerse le discrasie tra l’orario di effettiva entrata o uscita dal luogo di servizio e il contenuto del memoriale su cui si determina il compenso. Allegazioni difensive generiche su uscite anticipate per esigenze di servizio non impongono al giudice l’attivazione dei poteri istruttori di verifica, salvo che siano concretamente introdotti fatti impeditivi o correttivi della ricostruzione. La questione di difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 13 cod. proc. pen. presuppone due imputazioni effettivamente elevate in autonomi procedimenti, ordinario e militare, e non può fondarsi su una mera ipotesi astratta di reato concorrente più grave.

Il Fatto

La ricorrente, all’epoca dei fatti comandante di un reparto dell’Arma in servizio presso una struttura periferica, è stata condannata dal Tribunale Militare di Napoli per truffa continuata e aggravata ai sensi dell’art. 234 cod. pen. mil. pace. Secondo la contestazione, confermata in primo grado, avrebbe indotto in errore l’amministrazione in ventuno occasioni circa l’effettivo orario di servizio prestato, dichiarando nel memoriale di servizio e nel modello riepilogativo ore superiori a quelle reali e ricavando un profitto quantificato in euro 1.799,00.

La Corte Militare di Appello di Roma ha confermato la decisione, respingendo l’istanza di illegittimità dei provvedimenti autorizzativi dell’acquisizione dei tabulati e ribadendo la congruità della motivazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: inutilizzabilità degli atti compiuti durante l’iscrizione nel registro Modello 45, violazione dell’art. 192, secondo comma, cod. proc. pen. sui tabulati, vizio di motivazione sull’attribuzione soggettiva dell’utenza, difetto di giurisdizione del giudice militare e insufficienza probatoria sul delitto di truffa.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, rileva l’errata qualificazione degli atti di indagine compiuti durante l’iscrizione nel registro Modello 45. I memoriali di servizio e il modello riepilogativo sono documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., formatisi prima e al di fuori del procedimento penale e per finalità interne all’amministrazione di appartenenza; analoga natura hanno le videoregistrazioni degli accessi, attività di controllo dei dipendenti in luogo aperto al pubblico. Non vi è quindi alcun atto irripetibile da compiersi nelle forme dell’art. 360 cod. proc. pen.. Il registro in questione, secondo il richiamato insegnamento delle Sezioni Unite n. 34 del 22.11.2000, dep. 2001, è previsto proprio per realizzare acquisizioni conoscitive volte a sciogliere il nodo sull’esistenza di una notizia di reato.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché presuppone l’accoglimento del primo: la localizzazione del cellulare non è l’unico elemento utilizzabile, dovendosi tener conto del memoriale di servizio, delle videoregistrazioni e delle dichiarazioni rese dalla stessa imputata. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, trattandosi di mera riproposizione dell’appello senza confronto con le motivazioni della decisione impugnata; le ragioni con cui i giudici di merito hanno identificato il cellulare in uso alla ricorrente, sebbene formalmente intestato al marito, sono dotate di piena logicità e non sindacabili in sede di legittimità.

Il quarto motivo, sul quale si è registrata l’adesione del Procuratore Generale Militare, è infondato. La Corte osserva che la tesi difensiva si basa su una mera e astratta ipotesi di ricorrenza del reato di falso ideologico in atto pubblico, mentre per la questione di giurisdizione devono sussistere due imputazioni effettivamente elevate in autonomi procedimenti. Neppure l’esistenza di un procedimento archiviato attiva il meccanismo dell’art. 13, secondo comma, cod. proc. pen., come affermato dalla richiamata Sez. I n. 1399 del 15.12.1999, dep. 2000.

Il quinto motivo è ritenuto ammissibile ma infondato. L’accusa ha correttamente individuato la condotta nella falsa rappresentazione della durata della prestazione, emergendo le discrasie tra presenza reale e contenuto del memoriale su cui si determina il compenso. La Corte ribadisce che eventuali fatti impeditivi o correttivi devono essere concretamente allegati dalla difesa; solo in tal caso il giudice, anche ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., completa l’istruttoria. Le decisioni di merito hanno coerentemente spiegato perché non siano stati attivati poteri istruttori, essendo le affermazioni dell’imputata estremamente generiche in un contesto in cui l’attività esterna alla sede deve risultare in modo tangibile dalle annotazioni giornaliere. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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