Inammissibile l’appello senza mandato specifico se proposto prima della riforma (Cass. pen. Sez. VI n. 36020 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114, che elimina l’onere di allegare il mandato specifico ad impugnare per il difensore di fiducia, si applica alle sole impugnazioni proposte a partire dal 25 agosto 2024. L’atto di impugnazione produce infatti effetti istantanei, con la conseguenza che la disciplina previgente continua a regolare gli appelli depositati sino al 24 agosto 2024, in ossequio all’art. 11 delle preleggi. Non trova applicazione il principio di retroattività della norma più favorevole di cui all’art. 2 cod. pen., trattandosi di norma processuale operante secondo il tempus regit actum. Resta fermo che l’onere del deposito dell’elezione o dichiarazione di domicilio può essere assolto con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, per violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: il difensore di fiducia aveva depositato l’atto di gravame prima del 25 agosto 2024 limitandosi a richiamare la “nomina in atti”, senza allegare il mandato specifico ad impugnare.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che la legge 9 agosto 2024, n. 114 aveva abrogato la disposizione nella parte relativa al mandato e che, trattandosi di norma procedurale a effetto sostanziale, dovesse trovare applicazione il principio di retroattività della norma più favorevole, con effetto anche sugli appelli presentati prima del 24 agosto 2024.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, ricostruendo la portata della modifica normativa. La disposizione come novellata non prevede più, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l’onere di allegare lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, con la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato.
Il punto decisivo attiene alla successione delle leggi nel tempo. La nuova disciplina si applica alle impugnazioni proposte dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 25 agosto 2024. La Corte ha richiamato la natura istantanea degli effetti dell’atto di impugnazione e il disposto dell’art. 11 delle preleggi, per cui la disciplina previgente continua a regolare gli appelli proposti sino al 24 agosto 2024, conformandosi a Sez. Un. n. 13808 del 24/10/2024.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata dava atto che il difensore aveva depositato l’appello prima del 25 agosto 2024 e che nell’atto era stata semplicemente richiamata la “nomina in atti”. Il richiamo generico non equivale all’adempimento richiesto: la norma previgente imponeva un riferimento espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo di notificazione.
La Corte distrettuale aveva inoltre osservato che la procura speciale richiamata era comunque precedente alla sentenza. Poiché l’ordinanza è stata adottata il 31.10.2024, pochi giorni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite sul contrasto relativo all’art. 581 cod. proc. pen., i giudici di appello si erano correttamente uniformati a quei principi. Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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