Servitù coattiva: il passaggio va scelto secondo il principio del minimo mezzo (Trib. Vallo della Lucania 171/2026)
Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Unica Civile, sentenza n. 171 del 2 marzo 2026 (R.G. 231/2008) — Giudice dott. Francesco D’Amato
Il principio
Il proprietario del fondo assolutamente intercluso ha diritto alla costituzione coattiva del passaggio; il tracciato va scelto contemperando maggiore brevità e minore aggravio secondo il principio del minimo mezzo.
Il fatto
La proprietaria di un uliveto privo di accesso alla strada pubblica chiedeva una servitù pedonale e carrabile sulla pista privata che attraversava i fondi confinanti.
La motivazione
Il CTU ha accertato l’interclusione assoluta e indicato il tracciato n. 2: percorso esistente, breve, realizzabile con opere modeste e incidente per soli 17 mq su uno dei fondi. L’alternativa davanti all’abitazione era preclusa dall’art. 1051, quarto comma, c.c. e sproporzionatamente gravosa. Il Tribunale, richiamando Cass. nn. 10045/2008, 21255/2009, 8779/2020 e 29579/2021, ha costituito la servitù e fissato in euro 85 l’indennità dovuta agli intervenienti.
Implicazioni pratiche
La scelta non dipende dalla sola brevità geometrica: occorre garantire l’utilità del fondo dominante con il sacrificio complessivamente minore per quelli serventi.
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