Detenzione stupefacenti: no confisca diretta del denaro (Cass. pen. Sez. 4 n. 24845/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato non può essere confiscato né ai sensi dell’art. 240 cod. pen. né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, poiché non costituisce il profitto diretto del reato per cui si procede. L’unico strumento ablatorio percorribile è la confisca per sproporzione di cui all’art. 240 bis cod. pen., richiamato dall’art. 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, previa verifica dei presupposti di sproporzione tra il valore del denaro e il reddito del soggetto.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato in primo grado per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza, rideterminava la pena ma confermava la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, ritenendolo provento dell’attività di spaccio. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la illegittimità della confisca, atteso che la condanna era stata pronunciata per il reato di detenzione, non per cessione, e che il denaro non costituiva profitto del reato per cui si procedeva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinviando per nuovo giudizio sul punto. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in relazione al reato di illecita detenzione, il denaro può essere sottoposto a confisca solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in forza del rinvio operato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990. Non è invece consentita la confisca né ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, del medesimo d.P.R., poiché queste disposizioni presuppongono che il bene costituisca il profitto o il prodotto del reato per il quale viene pronunciata condanna.
La Corte ha precisato che il profitto del reato è il lucro, cioè il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto (Sez. U, n. 31617/2015, Lucci). Nel caso di detenzione, il reato non produce direttamente profitto, a differenza della cessione. La somma di denaro rinvenuta, anche se proveniente da pregresse attività di spaccio, non costituirebbe il profitto del reato per cui si procede, ma di altre condotte illecite estranee alla declaratoria di responsabilità, per le quali non è intervenuta condanna. Di conseguenza, il nesso tra il reato ascritto e il denaro è insussistente, e la confisca ex art. 240 c.p. non può essere disposta.
La Corte ha infine chiarito che la detenzione illecita consente unicamente la confisca cosiddetta “per sproporzione”, disciplinata dall’art. 240 bis cod. pen., che richiede un accertamento sulla sproporzione tra il valore del denaro e il reddito del soggetto. Il giudice di rinvio dovrà quindi verificare la sussistenza di tali presupposti, che nel caso di specie non erano stati indagati.
Implicazioni Pratiche
- Confisca diretta solo per il reato di cessione: la confisca del denaro ex art. 240 c.p. o ex art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 è legittima solo in presenza di condanna per il reato di cessione di stupefacenti, che produce direttamente un profitto; in caso di detenzione, l’ablazione è illegittima, salva l’applicazione della confisca per sproporzione.
- Onere motivazionale per la confisca per sproporzione: il giudice che intenda disporre la confisca del denaro in caso di detenzione deve accertare la sproporzione tra il valore del bene e il reddito del soggetto, ai sensi dell’art. 240 bis c.p., richiamato dall’art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990; la motivazione deve indicare specificamente gli elementi da cui desumere tale sproporzione, non potendosi limitare al mero rinvio alla quantità di stupefacente detenuto.
- Irrevocabilità della condanna e rinvio limitato alla confisca: la declaratoria di responsabilità, una volta divenuta irrevocabile, non può essere rimessa in discussione; il giudice di rinvio deve limitarsi a valutare i presupposti della confisca per sproporzione, senza riesaminare il merito della responsabilità penale.
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