Inammissibile il ricorso se l’inutilizzabilità non è calata nel compendio probatorio (Cass. pen. Sez. V n. 26662 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, nemmeno quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente errata, dovendosi in tal caso dedurre la violazione di legge. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con cui il G.u.p. del Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità del ricorrente per bancarotta fraudolenta patrimoniale e da operazioni dolose, con le conseguenti statuizioni civili. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.

Con il primo ha denunciato la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, perché la responsabilità si sarebbe fondata anche sulle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e prodotte dalla difesa di un coimputato, acquisite in ragione della richiesta di rito abbreviato condizionato formulata da quest’ultimo, mentre il ricorrente aveva chiesto il giudizio con rito abbreviato semplice. Con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’utilizzabilità di quella produzione, asseritamente fondata su una revoca di fatto della separazione della posizione del coimputato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, che prospettano entrambi censure sull’utilizzabilità degli atti prodotti dal coimputato. Il primo snodo è processuale. In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto: non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poiché in tale ipotesi occorre dedurre come motivo l’intervenuta violazione di legge. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo). Il secondo motivo ha quindi irritualmente dedotto il vizio di motivazione.

Il secondo snodo riguarda l’onere di specificità. La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità, non solo gli atti specificamente affetti dal vizio, ma anche chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci) e, per tutte, la Sez. VI n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020 (Cocciadiferro).

Su questo profilo l’impugnazione è deficitaria. È lo stesso ricorso ad affermare che le dichiarazioni prodotte dal coimputato avrebbero concorso a formare il patrimonio conoscitivo posto a fondamento della condanna, indicandole genericamente come riscontro delle dichiarazioni a carico e esprimendosi in termini dubitativi sulla capacità dimostrativa dei rimanenti elementi.

Il ricorso difetta dunque di specificità, tanto più a fronte della sentenza impugnata, che ha escluso che in concreto gli elementi acquisiti tramite le investigazioni difensive siano stati decisivi ai fini dell’affermazione di responsabilità. I motivi sono pertanto inammissibili; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità reca profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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