Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. II n. 26383 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è deducibile in cassazione quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., poiché non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; essa può essere fatta valere soltanto nei limiti della lett. e) della medesima norma, come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il vizio di motivazione assume rilievo in sede di legittimità solo se decisivo e riconoscibile dal testo del provvedimento, non potendo risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. In presenza di un articolato compendio indiziario il giudice deve procedere a una valutazione unitaria, verificando la certezza e la valenza dimostrativa di ciascun elemento e la loro convergenza in una lettura complessiva idonea a superare il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La recidiva facoltativa richiede una specifica motivazione, non desumibile dal solo riscontro formale dei precedenti penali.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta a un imputato riconosciuto colpevole dei reati di truffa e di sostituzione di persona, aggravati dalla recidiva reiterata. Secondo l’accusa, l’imputato aveva utilizzato indebitamente i documenti identificativi di due persone offese per stipulare, in loro vece e nell’interesse di una società, contratti di leasing e di acquisto di autovetture, nonché polizze assicurative, ottenendo un ingiusto profitto e cagionando un danno patrimoniale.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: presunta violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità; illogicità della motivazione in materia di truffa e presunta difformità fra motivazione e dispositivo; erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen.; mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati e non consentiti. Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto congiuntamente la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, ma la Corte ha precisato che la prima non è deducibile quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: essa è azionabile soltanto nei limiti della lett. e), come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I limiti di ammissibilità fissati da tale disposizione non possono essere aggirati ricorrendo alla lettera c).

Quanto al connesso vizio di motivazione, i giudici di legittimità hanno ribadito che esso deve rivestire carattere di decisività ed essenzialità, dovendo la parte dare conto delle conseguenze del vizio sulla tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori.

La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, dinanzi a un articolato compendio probatorio, non è consentito procedere a una valutazione atomistica dei singoli elementi, ma occorre esaminare dapprima ciascun indizio per accertarne la certezza e la valenza dimostrativa e, successivamente, procedere a una valutazione globale degli elementi certi, per stabilire se la loro ambiguità isolatamente considerata si risolva in una visione unitaria idonea a superare il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio, anche quando le ipotesi alternative siano prive di concreto riscontro processuale.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano valorizzato la disponibilità, in capo all’imputato, dei documenti identificativi delle persone offese, poi utilizzati per le stipulazioni contestate, le dichiarazioni delle stesse persone offese e il fatto che l’imputato fosse stato più volte controllato alla guida dei veicoli oggetto delle operazioni. La Corte ha ritenuto tale valutazione complessiva e coerente, immune da vizi, e le censure sull’attendibilità delle persone offese questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni.

Quanto alla truffa, la Corte ha ricordato che il reato può configurarsi anche quando il soggetto raggirato non coincida con chi subisce il danno patrimoniale, purché sussista un nesso causale tra artifici, ingiusto profitto e danno del terzo; la lesione patrimoniale era stata correttamente individuata in capo alla società che si era trovata gravata di rapporti contrattuali senza aver mai avuto la disponibilità dei veicoli. Il ricorso, non confrontandosi con la ratio decidendi, è risultato privo di specificità. Anche le censure sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze sono state ritenute manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale motivato sulla persistente inclinazione dell’imputato e sull’esclusione della prevalenza operata dall’art. 69, quarto comma, cod. pen.. Ne è conseguita la condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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