Notifica delle cartelle viziata e prescrizione dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 128 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale da perdita di crediti tributari, il dies a quo della prescrizione quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che annulla le cartelle esattoriali, poiché solo con il giudicato il danno assume i caratteri di certezza, attualità e concretezza. L’atto di costituzione in mora è atto unilaterale recettizio a forma scritta ad validitatem, la cui sottoscrizione è elemento essenziale: la sua mancanza impedisce di qualificare il documento come scrittura privata e di produrre l’effetto interruttivo dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., senza che il difetto possa essere integrato ex post. La certificazione della PEC attesta la provenienza del messaggio, non la paternità del documento allegato.
Il Fatto
La Procura regionale conviene Agenzia delle Entrate-Riscossione, succeduta ope legis a Riscossione Sicilia s.p.a., chiedendo la condanna al risarcimento di un danno erariale di euro 74.037,56. Il pregiudizio deriva dall’annullamento, disposto dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani n. 1030/03/2018, di diverse cartelle di pagamento per vizi dei relativi procedimenti di notificazione.
Il contribuente, trasferitosi all’estero e iscritto all’AIRE, non era reperibile all’indirizzo presso cui l’esattore tentò le notifiche. La convenuta eccepisce, tra l’altro, la prescrizione dell’azione, l’improcedibilità per effetto della disciplina sopravvenuta sulla responsabilità dell’agente della riscossione e l’assenza di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di improcedibilità fondata sull’art. 6 del d.lgs. n. 110/2024. La disciplina limita la responsabilità dell’agente ai soli casi di dolo, ma opera secondo un triplice ordine temporale. Per le condotte poste in essere prima dell’8 agosto 2024 resta fermo il regime ordinario, che consente di censurare gli illeciti anche a titolo di colpa grave. Poiché le attività contestate sono di gran lunga antecedenti a tale data, la limitazione non si applica.
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. L’art. 76 del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, configura una successione ex lege a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici, anche processuali, di Riscossione Sicilia s.p.a. Il Collegio richiama la sentenza n. 237/2025 di questa Sezione e la giurisprudenza di legittimità sul trasferimento tra enti pubblici del munus publicum della riscossione.
Nel merito è invece accolta l’eccezione di prescrizione. Il danno da mancata entrata si concreta solo con la perdita definitiva del credito, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza tributaria. Mancando la prova della notifica, il giudicato si è formato con il decorso di sei mesi dal deposito, ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: il termine è quindi l’11 marzo 2019, con prescrizione maturata l’11 marzo 2024.
L’atto di costituzione in mora del 17 febbraio 2020 non interrompe il termine. Il documento è privo di sottoscrizione digitale e la sua consegna non è provata. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24149/2018; Cass. n. 32165/2023): la certificazione della PEC non attesta la paternità del documento allegato. Il primo atto interruttivo resta l’invito a dedurre, notificato il 24 gennaio 2025, a prescrizione ormai consumata.
Non opera la sospensione straordinaria da COVID-19 ex art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, poiché l’istruttoria contabile è stata avviata solo nel luglio 2024. L’azione è pertanto prescritta, con assorbimento di ogni altra questione, compresa quella di legittimità costituzionale.
Nota della Redazione
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