Metodo mafioso e agevolazione del sodalizio provati pur senza condanna associativa (Cass. pen. Sez. II n. 11916 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le aggravanti del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di un’associazione di stampo mafioso possono essere accertate anche quando l’imputato non sia mai stato condannato per il reato associativo. L’esternazione esplicita della richiesta di cosiddetto “pizzo” a un operatore economico è già indice del metodo, perché solo le organizzazioni criminali di quel tipo possiedono il controllo del territorio necessario a garantire la protezione promessa in cambio del versamento. La consapevolezza della dimensione associativa dell’azione si desume dal ruolo apicale del correo, dal rapporto tra i concorrenti e dall’inserimento della vittima nell’elenco delle estorsioni del sodalizio. L’atteggiamento omertoso della persona offesa conferma la potente carica intimidatoria della richiesta.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, riformava parzialmente la sentenza resa dal G.i.p. del Tribunale di Bari all’esito di giudizio abbreviato. Ferma la responsabilità del ricorrente per un’ipotesi di estorsione, escludeva l’aggravante della commissione del fatto da parte di persona appartenente a un’associazione di stampo mafioso e riconosceva invece le aggravanti dell’utilizzo del metodo mafioso e della finalità di agevolazione del sodalizio, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico, articolato motivo, deducendo vizio della motivazione su entrambe le direttrici dell’aggravante. Sosteneva, in particolare, di non poter essere destinatario di alcun giudizio di fama criminale, non essendo mai stato condannato per il reato associativo, e lamentava la mancata prova della sua consapevolezza dello scopo dei correi e dell’appartenenza di costoro a un sodalizio mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. Il concorso del ricorrente nell’estorsione non era più in discussione: la stessa Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, aveva dichiarato inammissibile il motivo sul giudizio di responsabilità. Ogni deduzione volta a sostenere che il ricorrente avesse agito nell’interesse della vittima risultava quindi estranea al perimetro dell’odierno scrutinio.
Sul metodo mafioso, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento, in adesione al capo di imputazione e senza smentita dell’imputato, alla richiesta di una somma mensile di danaro esternata alla titolare di un esercizio commerciale per poter continuare a operare senza rischi di ritorsioni e rapine. L’uso del metodo mafioso era dunque già esplicitamente esternato, poiché solo le organizzazioni criminali di quello stampo possono vantare un controllo del territorio idoneo a garantire condotte di quel genere, secondo il principio richiamato dalla Sez. 2 n. 32 del 30.11.2016.
La Corte di appello aveva inoltre chiarito che il ricorrente era intervenuto personalmente nella fase iniziale della richiesta e, successivamente, su sollecitazione del correo, dopo che la vittima aveva ridotto l’entità del versamento. Egli conosceva l’identità dei correi e la finalità congiunta dell’azione, come dimostrava la sua adesione, con l’uso del plurale, al riferimento del correo a uno “sconto” fatto alla vittima dalla compagine.
L’interpretazione della consapevolezza dell’imputato circa la dimensione associativa della richiesta estorsiva risultava coerente e priva di illogicità: il suo interlocutore rivestiva funzioni dirigenziali in un sodalizio mafioso, e il nome della vittima era compreso nell’elenco delle estorsioni del gruppo, rinvenuto grazie alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. In questa chiave si spiega il rilievo assegnato all’atteggiamento omertoso della persona offesa, che aveva dichiarato di non aver mai pagato il pizzo. Di tutto ciò il ricorso non offriva adeguata contezza, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo difensivo.
Nota della Redazione
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