Fondo patrimoniale simulato: rilevano debito pregresso e libera disponibilità dei beni (App. Ancona 460/2026)
Corte d’Appello di Ancona, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 460 del 24 aprile 2026
La controversia
Un creditore aveva chiesto di accertare la simulazione, e in subordine la revocatoria, di due atti di costituzione di fondi patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale sulla base di una serie di elementi presuntivi; la decisione è stata impugnata dai coniugi interessati.
Gli indizi della simulazione
La Corte ha confermato che il terzo estraneo al negozio può provare la simulazione assoluta mediante presunzioni, da valutare nella loro convergenza complessiva. Nel caso concreto assumevano rilievo il consistente debito già maturato, la stipulazione contestuale dei fondi dopo l’insorgenza dell’esposizione e la distanza temporale dalla celebrazione dei matrimoni.
La clausola sulla disponibilità
Un ulteriore indice era costituito dalla clausola che consentiva ai coniugi di alienare, ipotecare o vincolare i beni con il solo consenso reciproco, anche in presenza di figli minori e senza autorizzazione giudiziale. Pur essendo ammessa dall’art. 169 c.c., la previsione evidenziava la volontà di conservare la libera disponibilità dei beni anziché destinarli stabilmente alle esigenze familiari.
La simulazione del fondo patrimoniale può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, apprezzate non isolatamente ma nella loro convergenza globale.
Valore della causa e spese
Trattandosi di impugnativa negoziale, il valore della controversia va determinato in base al valore venale dei beni costituiti nel fondo, non all’importo dei crediti tutelati. La sentenza è stata riformata soltanto quanto alla liquidazione delle spese, rideterminate secondo il corretto scaglione e gli esborsi documentati.
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