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La convivenza more uxorio integra detenzione qualificata ai fini dell’esclusione di garanzia (AAS n. 822 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’interpretazione dei contratti di assicurazione, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre i canoni ermeneutici sussidiari operano soltanto in caso di ambiguità. In materia di polizza per la responsabilità civile della famiglia, la clausola di esclusione che prevede il mancato indennizzo per i danni causati ai locali presi in locazione e, in ogni caso, alle cose che l’assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo è formulata in termini inequivoci e non necessita di alcuna attività interpretativa integrativa. La nozione di detenzione qualificata, ai fini dell’operatività dell’esclusione, non richiede la titolarità di un contratto di locazione intestato all’assicurato, ma ricomprende ogni situazione di fatto che attribuisca al soggetto la materiale disponibilità e il potere d’uso del bene. La convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, a prescindere dalla titolarità formale del titolo che attribuisce la disponibilità del bene.

Il Fatto

Il ricorrente aveva denunciato all’impresa assicuratrice un sinistro consistente nel danneggiamento di una zanzariera installata presso un immobile condotto in locazione dalla propria compagna, riferendo di averla urtata inavvertitamente durante la notte mentre si spostava dal salotto al giardino. L’impresa, nella fase del reclamo, aveva negato l’indennizzo richiamando l’art. 6.2 delle condizioni generali di assicurazione, che esclude dalla copertura i danni causati ai locali presi in locazione e, in ogni caso, alle cose che l’assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo. A seguito delle verifiche effettuate tramite un fiduciario, l’ufficio sinistri aveva confermato l’inoperatività della garanzia, avendo accertato che l’assicurato risiedeva nell’immobile oggetto del danneggiamento, ancorché locato alla propria compagna. Il ricorrente, pur avendo trasmesso la documentazione comprovante che le unità immobiliari erano distinte e ubicate nella medesima via con diverso numero civico, aveva visto confermato il diniego e proponeva ricorso all’Arbitro Assicurativo chiedendo il rimborso dei 240,00 euro versati alla proprietaria dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricordato i principi ermeneutici in materia di interpretazione dei contratti, evidenziando come il senso letterale debba costituire lo strumento primario e come i criteri sussidiari di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ. possano trovare applicazione soltanto in presenza di ambiguità del testo. Con specifico riguardo alla clausola di cui all’art. 6.2 delle C.G.A., il Collegio ha osservato che la formulazione letterale, che esclude i danni “causati ai locali presi in locazione e in ogni caso a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo”, non lascia adito a dubbi interpretativi: l’esclusione opera sia per i beni locati dall’assicurato sia per quelli da lui detenuti a qualsiasi titolo, dovendosi escludere che la norma contrattuale contenga una endiadi.

In assenza di una specificazione contrattuale della nozione di detenzione, il Collegio ha aderito ad un’interpretazione restrittiva, ritenendo che la garanzia sia esclusa soltanto in presenza di una detenzione qualificata, mentre non rileva la detenzione “per ragioni di servizio o di ospitalità” di cui all’art. 1168, secondo comma, cod. civ.. Tale ricostruzione risulta coerente con lo scopo della garanzia R.C. famiglia, che è quello di coprire i danni cagionati a beni completamente estranei alla sfera di controllo e disponibilità dell’assicurato, a differenza delle polizze per “danni propri” o “all risks”. La clausola di esclusione delimita in termini oggettivi il rischio assicurato, non ponendosi un problema di invalidità della stessa, né risultando che essa abbia reso praticamente nullo il rischio garantito o privato di utilità la polizza.

Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva riconosciuto di essere convivente more uxorio del titolare del contratto di locazione dell’appartamento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la convivenza more uxorio determina sulla casa di abitazione un potere di fatto del convivente tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata (Cass. civ., Sez. III, n. 10377 del 2017, Cass. civ., Sez. I, n. 17971 del 2015, Cass. civ., Sez. II, n. 7214 del 2013), il Collegio ha affermato che entrambi i conviventi esercitano una detenzione qualificata sull’appartamento in cui abitano, a prescindere dal fatto che il titolo sia costituito da un contratto di locazione intestato ad uno solo di essi.

Essendo pacifico che il consorzio familiare non era venuto meno con il trasferimento nell’appartamento oggetto del sinistro, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente fosse detentore qualificato dell’immobile in cui si trovava al momento del danneggiamento, con conseguente esclusione della garanzia. Irrilevante è risultata la circostanza che il ricorrente non fosse formalmente residente nell’appartamento locato, atteso che dalla documentazione prodotta risultava che entrambi i conviventi avevano trasferito successivamente la residenza in un appartamento adiacente, acquistato da entrambi. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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