Frode carosello e concorso dell’emittente: consapevolezza insita nella gestione di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 27987 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di frode carosello realizzata mediante l’interposizione di società cartiere, una volta appurata l’oggettiva sussistenza del meccanismo fraudolento attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui esso si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e dunque nella regia e supervisione delle operazioni commerciali, la piena consapevolezza del sistema fraudolento complessivo in capo ai soggetti agenti. Ne consegue che la riferibilità all’imputato delle società collocate a monte e a valle della cartiera, unitamente al suo concreto ingerirsi nelle operazioni formalmente riferibili a quest’ultima, integra il concorso nel reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, indipendentemente dalla materiale redazione delle fatture. La prova principe del dolo è costituita dall’esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza dell’11.12.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone il 16.10.2024 nei confronti del ricorrente, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di una società a responsabilità limitata, a lui ascritto in concorso con l’amministratore formale della stessa, giudicato separatamente.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso di persone e dell’elemento soggettivo, l’insussistenza di un contributo causale concreto e determinate, la mancata dimostrazione del dolo specifico di evasione fiscale, l’erronea valutazione delle dichiarazioni del coimputato e dei testi, nonché il difetto di prova circa l’amministrazione di fatto delle società coinvolte e l’illiceità delle operazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione III ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha preso le mosse dal consolidato indirizzo secondo cui, in tema di motivi di ricorso, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, risultando inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza dell’apprezzamento probatorio.
Su questa base, la Corte ha ritenuto che le censure difensive si risolvessero in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dai giudici di merito, in piena sintonia tra primo e secondo grado. La sentenza impugnata aveva ripreso e condiviso la diffusa trattazione del Tribunale, da cui emergeva il ruolo centrale del ricorrente nella frode carosello scoperta dopo il fallimento della cartiera, risultata sistematicamente interposta come missing trader in transazioni aventi a oggetto materie plastiche e bevande.
In particolare, le indagini avevano accertato che la società venditrice faceva capo al ricorrente; che egli era socio totalitario di una società controllante quella destinataria effettiva della merce; che un’ulteriore società era amministrata dal ricorrente medesimo; e che questi si era inserito nei passaggi intermedi, come dimostrato dalle mail inviate all’amministratore della società acquirente e dalle istruzioni impartite agli spedizionieri. I giudici di merito avevano inoltre valorizzato le dichiarazioni del coimputato, secondo cui le operazioni erano preordinate al lavaggio dell’IVA.
La Corte ha quindi confermato che la riferibilità al ricorrente delle società collocate a monte e a valle della cartiera, unitamente al suo concreto ingerirsi nelle operazioni, dimostra la regia e supervisione delle operazioni commerciali, indice di un consapevole concorso con l’amministratore formale. Irrilevante, sul punto, la mancata materiale redazione delle fatture. Quanto all’elemento psicologico, è stata richiamata la giurisprudenza secondo cui la piena consapevolezza del sistema fraudolento è insita nella gestione di fatto delle società coinvolte, con prova principe nell’esiguità del prezzo di acquisto rispetto a quello corrente.
La Corte ha poi giudicato inammissibile la censura sull’amministrazione di fatto, rilevando che il motivo non risultava dedotto in appello, e ha ritenuto le residue doglianze prive di effettivo confronto con le risultanze valorizzate. Ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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