Convalida di arresto: relazione orale e testimone de relato (Cass. pen. n. 39514/2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida dell’arresto in flagranza, il giudice può legittimamente fondare la propria decisione sul verbale di arresto e sulla relazione di servizio redatti dagli operanti, anche in assenza della relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, c.p.p., quando gli agenti che hanno eseguito l’arresto siano impossibilitati a presenziare all’udienza. In tal caso, la relazione orale resa in udienza da un ufficiale di polizia giudiziaria che non ha partecipato all’arresto non costituisce testimonianza de relato vietata, ma mera sintesi del dato documentale già acquisito, la cui utilizzazione è consentita ai sensi dell’art. 558, comma 4, c.p.p. e dell’art. 122 disp. att. c.p.p. La convalida è validamente disposta quando il verbale di arresto e la relazione di servizio sono, da soli, sufficienti a supportare la decisione, e non sussiste alcuna contraddittorietà tra la relazione orale e la documentazione scritta.
Il Fatto
La ricorrente, arrestata per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, veniva condotta dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno per l’udienza di convalida. Gli agenti di polizia giudiziaria che avevano eseguito l’arresto erano impossibilitati a presenziare all’udienza a causa delle lesioni riportate durante l’intervento. In loro vece, un ufficiale di polizia giudiziaria, che non aveva partecipato all’arresto ma aveva redatto l’informativa, rendeva relazione orale in udienza. Il Tribunale convalidava l’arresto. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 558, comma 3, e 195, comma 4, c.p.p., per l’utilizzo di una testimonianza de relato, in quanto l’ufficiale non era stato presente all’arresto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 31173/2023) secondo cui il procedimento di convalida dell’arresto può svolgersi anche nel caso in cui gli agenti che hanno eseguito la misura precautelare non possano effettuare la relazione orale prevista dall’art. 558, comma 3, c.p.p., potendo essere utilizzati, purché ritualmente trasmessi, il verbale di arresto e la relazione di servizio redatti dagli operanti, ai sensi dell’art. 558, comma 4, c.p.p. e dell’art. 122 disp. att. c.p.p. Ciò che il procedimento di convalida intende assicurare non è l’oralità della relazione, ma la celere definizione della convalida stessa, consentendo la presentazione dell’arrestato prima della scadenza del termine di ventiquattro ore.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sul verbale di arresto redatto dagli operanti e sulla relazione dell’ufficiale di polizia giudiziaria, il quale, sebbene estraneo all’intervento, aveva redatto l’informativa. Il ricorso non contestava l’autosufficienza, rispetto alla decisione, del solo verbale di arresto, né evidenziava alcuna distonia tra la relazione orale resa in udienza e il verbale stesso. La relazione orale del terzo si era sostanziata in una sintesi del dato documentale, e non in una testimonianza de relato in senso proprio, vietata dall’art. 195, comma 4, c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto le censure inconferenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Implicazioni Pratiche
- Utilizzo del verbale di arresto in assenza degli operanti: L’avvocato del difensore non può eccepire la nullità della convalida per mancata relazione orale degli operanti, se questi sono impossibilitati a presenziare; il giudice può legittimamente fondarsi sul verbale di arresto e sulla relazione di servizio, che sono documenti sufficienti a supportare la decisione, purché ritualmente trasmessi.
- Testimonianza de relato e relazione orale in convalida: La relazione orale resa in udienza da un ufficiale di polizia giudiziaria che non ha partecipato all’arresto non integra una testimonianza de relato vietata, se si limita a sintetizzare il contenuto del verbale e della relazione di servizio già acquisiti; la violazione dell’art. 195, comma 4, c.p.p. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su dichiarazioni di terzi non documentalmente acquisite e non altrimenti verificabili.
- Onere di specificità nel ricorso: Per impugnare la convalida, l’avvocato deve contestare specificamente la contraddittorietà tra la relazione orale e il verbale di arresto, o l’insufficienza del verbale stesso a supportare la decisione; generiche doglianze sulla mancata presenza degli operanti sono inammissibili, in quanto la convalida può fondarsi sulla sola documentazione scritta.
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Nota della Redazione
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