Silenzio sull’istanza di emersione e obbligo di provvedere entro sessanta giorni (TAR Campania n. 199 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura. L’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento, desumibile dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dall’art. 97 Cost., informa sempre l’agire dei pubblici poteri. I solleciti rivolti dall’amministrazione procedente ad altra amministrazione non valgono a soddisfare tale obbligo, rilevando la sola mancata risposta espressa all’istanza del privato. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ne ordina l’adempimento entro un termine, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente rappresenta che nel suo interesse era stata presentata, in data 24 giugno 2020, una istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, acquisita al numero di pratica indicato in atti. In data 6 febbraio 2025 l’amministrazione emanava un preavviso di rigetto, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per carenze reddituali del datore di lavoro.
Seguivano le deduzioni del ricorrente, presentate il 26 febbraio 2025, e un ulteriore sollecito, senza alcuna determinazione dell’amministrazione. L’amministrazione resistente comunicava poi di essere ancora in attesa del parere richiesto all’Ispettorato. Di qui il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della perdurante inerzia dell’amministrazione a fronte di un’istanza che avrebbe dovuto concludere il procedimento. Il mancato riscontro frustra il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e poi in sede giudiziale.
Nessun rilievo assumono, per il Collegio, i solleciti che l’amministrazione ha rivolto all’Ispettorato territoriale del lavoro. Ciò che viene in rilievo è la mancata risposta espressa all’istanza del ricorrente, circostanza allegata e non contestata.
Il Collegio ricostruisce l’interesse che sorregge il ricorso nel rito sul silenzio: esso afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell’amministrazione, quale che ne sia il contenuto e la natura. Tale interesse è espressione dell’obbligo di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento, che deve sempre informare l’agire dei pubblici poteri. Sul punto viene richiamato il precedente TAR Campania, VI, 26 marzo 2024, n. 1996. La regola incontra il limite delle ipotesi in cui non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari accertamenti istruttori.
Ne deriva l’affermazione dell’obbligo per l’amministrazione di emanare un provvedimento espresso in riscontro all’istanza, che avrebbe dovuto essere esaudita in un senso o nell’altro. Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio ordina di concludere l’iter procedimentale, vertendosi nell’ipotesi contemplata dall’art. 31, comma 3, c.p.a., che demanda all’amministrazione i necessari adempimenti istruttori prodromici alla formazione della volontà provvedimentale, senza che la pronuncia giudiziale incida sulla fondatezza sostanziale della pretesa.
L’amministrazione deve quindi emanare un atto espresso e motivato, quale che ne sia il segno, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina quale commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., il responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega a un dirigente, che provvederà entro i successivi sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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