La CILA è efficace per le strutture precarie funzionali al porto (TAR Puglia n. 937 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inefficacia e illegittimità della CILA da parte del Comune richiede un’adeguata istruttoria e motivazione. L’orientamento giurisprudenziale che individua la natura precaria di un’opera secondo il criterio funzionale deve essere adattato alle peculiarità del caso concreto, come la funzionalità delle strutture al servizio di un’attività portuale in attesa delle opere definitive. In tali circostanze, l’amministrazione non può sanzionare una condotta che essa stessa ha ripetutamente autorizzato nel tempo.

Il Fatto

Il Comune di Castrignano del Capo ha dichiarato l’inefficacia e l’illegittimità della CILA presentata dalla società ricorrente per il mantenimento temporaneo di strutture amovibili nell’area portuale, quali servizi igienici, manufatto adibito a bar e altre opere indispensabili per il funzionamento del porto. La società, concessionaria dell’area demaniale marittima per la realizzazione di un approdo turistico, ha impugnato il provvedimento, deducendo vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative al difetto istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato. Dopo aver richiamato il criterio funzionale per la qualificazione della natura precaria di un’opera (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1776; Cons. di Stato, Sez. VI, 5.7.2024, n. 5977), il Collegio ne ha adattato l’applicazione alla specifica vicenda. Le strutture in questione sono risultate precarie e di facile rimozione e la loro allocazione è legata alla necessità di assicurare i servizi minimi dell’attività portuale sino alla realizzazione delle opere definitive, nonché alle lungaggini procedurali non imputabili in via esclusiva alla ricorrente.

Il Tribunale ha evidenziato l’incoerenza dell’operato comunale, che ha deciso di “sanzionare” una condotta ripetutamente autorizzata nel corso degli anni. L’ente non ha fornito elementi idonei, sotto il profilo istruttorio e motivazionale, a giustificare la dichiarazione di inefficacia della CILA, essendo le deduzioni difensive prive di riscontri documentali. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, assorbite le residue censure e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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