Obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi negli appalti PNRR (TAR Campania n. 479 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, convertito con legge n. 25/2022, è norma imperativa e inderogabile: impone l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali degli appalti di lavori, servizi e forniture, senza distinguere per oggetto della commessa. La stazione appaltante che omette la clausola agisce contra legem, ma la lacuna si colma per eterointegrazione ex art. 1339 cod. civ., con sostituzione automatica delle clausole difformi, nulle ex art. 1419 cod. civ. Non è necessaria la preventiva impugnazione degli atti di gara presupposti. La domanda di revisione prezzi fondata su tale disciplina rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo configurabile un diritto soggettivo perfetto. La pretesa di adeguamento dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50/2022, ancorata a parametri oggettivi e automatici, appartiene invece al giudice ordinario.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, aggiudicatario della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria, lotto 1a Battipaglia-Romagnano, ha chiesto a R.F.I. l’adeguamento dei prezzi ex art. 26 del d.l. n. 50/2022. Con ordine di servizio di Italferr s.p.a. n. 249 del 20.07.2024 la richiesta è stata respinta, perché l’accesso al Fondo per le opere indifferibili escluderebbe l’applicazione di quella disposizione.
Il Consorzio ha impugnato tale diniego e ha agito per l’accertamento del diritto alla revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022, nonché per l’inserimento in convenzione della relativa clausola. Il TAR Lazio, con ordinanza n. 9991/2025, ha declinato la competenza territoriale in favore del TAR Campania, Salerno, dove il giudizio è stato riassunto. In udienza il ricorrente ha accettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sul primo motivo, mentre R.F.I. ha rinunciato a quella sul secondo.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio dichiara il difetto di giurisdizione. La Cassazione, Sezioni Unite, n. 3177/2026 ha chiarito che l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun potere pubblicistico comparativo di interessi, ma rinvia a prezzari regionali aggiornati, configurando un meccanismo di adeguamento automatico su parametri oggettivi e vincolanti. La controversia appartiene pertanto al giudice ordinario.
Sul secondo motivo il TAR ritiene sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La revisione prezzi ex art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 4/2022 rinvia all’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, che non fissa parametri stringenti e oggettivi, ma lascia alla stazione appaltante un ampio potere valutativo. L’interesse del privato resta di interesse legittimo, quale che sia la fase, anche esecutiva, del rapporto (Cons. Stato, Sez. V, n. 1321/2026).
Nel merito, la domanda è fondata. L’art. 29, comma 1, lett. a), è norma imperativa: impone l’inserimento delle clausole revisionali nei documenti di gara, per uniformare la disciplina a prescindere dall’oggetto della commessa. L’omissione è contra legem e può essere sanata per eterointegrazione cogente ex art. 1339 cod. civ., con sostituzione automatica delle clausole difformi (TAR Lombardia, Brescia, n. 504/2020; TAR Sardegna n. 254/2023; C.G.A.R.S. n. 728/2025).
Il TAR respinge l’eccezione di tardività: la natura imperativa della norma rende il rimedio esperibile a prescindere dall’impugnazione della lex specialis. Respinta anche la censura ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., poiché il ricorrente non chiede al giudice di definire il contenuto puntuale della clausola, ma solo l’accertamento dell’inadempimento e la condanna all’inserimento. L’appalto rientra nei limiti temporali previsti dalla norma e l’amministrazione ha previsto la sola clausola di compensazione caro materiali e l’invariabilità del prezzo contrattuale. Il ricorso è dichiarato inammissibile sul primo motivo, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto al periodo dal 1.01.2026, e fondato con declaratoria di nullità dell’art. 9 della convenzione e condanna di R.F.I. all’inserimento della clausola sino al 31.12.2025. Spese compensate.
Nota della Redazione
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