Ottemperanza alle spese giudiziali e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 188 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando ha ad oggetto la sola parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. La condanna alle spese, ove il difensore sia stato riconosciuto antistatario, instaura un rapporto obbligatorio diretto tra questi e la parte pubblica soccombente, che legittima il professionista a esperire l’ottemperanza per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo. In sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corrispondere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, mentre restano escluse quelle non funzionali, quali le spese di precetto. Il giudice dell’ottemperanza può designare sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, quali procuratori antistatari, agiscono per l’esatta esecuzione della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in loro favore, delle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Oltre alla domanda principale, i ricorrenti chiedono la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistenza nell’inadempimento e la condanna alle spese del nuovo giudizio. Il Ministero resistente si costituisce con atto di stile, senza svolgere difese nel merito. Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa passa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione di ammissibilità. L’ottemperanza è esperibile anche per la parte della sentenza che contiene la condanna alle spese di giudizio, poiché da essa nasce l’obbligo di corrispondere la relativa prestazione pecuniaria. Il principio opera anche quando le spese siano liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario, secondo l’orientamento già espresso dal medesimo Tribunale.
La pronuncia di condanna instaura così un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente. Il professionista è pertanto legittimato a proporre l’ottemperanza per conseguire l’utilità che gli deriva dalla decisione e che l’amministrazione ha negato con il proprio comportamento omissivo.
Il Collegio esclude poi che i ricorrenti siano creditori ai sensi della legge n. 89/2001. Il titolo azionato è una sentenza del giudice amministrativo, per la parte relativa alla condanna alle spese, e la fattispecie non rientra nella previsione dell’art. 5 sexies, comma 12 bis, legge n. 89/2001. Non va disposta alcuna sospensione del giudizio.
Nel merito la domanda è fondata. La sentenza azionata è passata in cosa giudicata, come risulta dal certificato di mancata proposizione del gravame, ed è stata ritualmente notificata presso la sede reale del Ministero debitore. È decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che l’amministrazione abbia dato esecuzione. Il Collegio ordina quindi il pagamento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Quanto alle spese successive al titolo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui sono dovute quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza e le spese accessorie, mentre non lo sono quelle non funzionali, quali le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Tali voci vengono liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, salve le eventuali spese di registrazione del titolo.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza la Corte designa sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Le spese del procedimento sono compensate.
Nota della Redazione
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