Daspo, elevata discrezionalità e sufficienza di elementi gravi precisi e concordanti (TAR Campania n. 186 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, appartiene al diritto amministrativo della prevenzione e risponde alla logica del più probabile che non: non richiede la certezza di tipo penale, essendo sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L’Amministrazione gode di elevata discrezionalità nella individuazione dei destinatari, potendo la misura essere disposta anche in caso di semplice pericolo di lesione dell’ordine pubblico, e non solo di accertata lesione. L’accertamento resta insindacabile nel merito quando risulta congruamente motivato in relazione a circostanze di fatto specifiche. Quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi e i riscontri effettuati dall’autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da ulteriori accertamenti in altra sede. Non è necessaria una motivazione sulla comprovata pericolosità sociale, in ragione della natura atipica del Daspo.
Il Fatto
La Questura di Napoli avviava, in data 06.04.2022, il procedimento volto all’adozione di un Daspo a carico del ricorrente, denunciato in stato di libertà per violazione dell’art. 6 bis della legge n. 401/1989 in occasione dell’incontro di calcio Ischia-Puteolana, svoltosi il 30.01.2022. Con provvedimento n. 0108392 del 13.05.2022, notificato il 16.05.2022, il Questore disponeva il divieto definitivo di accesso per cinque anni alle manifestazioni sportive ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989.
Il ricorrente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, la genericità della comunicazione di avvio del procedimento, la propria estraneità ai fatti, il difetto di motivazione sulla pericolosità e la contraddittorietà tra comunicazione di avvio e provvedimento finale. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 4.10.2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce all’Amministrazione ampia discrezionalità in materia di Daspo, potendo la misura essere adottata non solo in caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell’ordine pubblico. Non è richiesto un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza: è sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza.
Il provvedimento si colloca nel diritto amministrativo della prevenzione, ove opera la logica del più probabile che non e non la certezza processuale penale. Sul piano probatorio sono sufficienti elementi gravi, precisi e concordanti e, quanto alla identificazione dei responsabili, i rilievi e i riscontri dell’autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso concreto, il ricorrente è stato riconosciuto dal personale operante come partecipe attivo agli scontri, anche mediante l’esame delle immagini della polizia scientifica e della videosorveglianza. La tesi dell’estraneità è superata: la presenza al porto non esclude la partecipazione ai disordini che avevano preceduto la partita, e l’intervento delle forze dell’ordine non elide la gravità e pericolosità della condotta.
Quanto alla pretesa difformità tra lancio di oggetti e uso di una mazza, il Collegio la qualifica come difformità meramente formale, irrilevante ai fini della valutazione di sostanziale pericolosità. Il difetto di motivazione sulla pericolosità sociale è escluso, non essendo necessaria una comprovata pericolosità in ragione della natura atipica del Daspo. Le prescrizioni sul contraddittorio procedimentale non vanno applicate in modo meccanico e formalistico: l’onere motivazionale non impone la confutazione punto per punto delle memorie, ma richiede che l’Amministrazione dia conto della ragione sostanziale della decisione. Il diniego di accesso non è stato prodotto né è rinvenibile nel provvedimento, con conseguente rigetto per assoluta genericità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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