Parere negativo di VIA sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento (TAR Campania n. 187 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale non è espressione di sola discrezionalità tecnica, ma di scelte amministrative discrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il parere negativo di VIA è legittimo quando si fonda su rilevate carenze istruttorie del progetto e su approfondimenti non eseguiti dal proponente, con motivazione che richiama per relationem il verbale della Commissione. Ai procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità non si applica il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. L’illegittimità derivata del provvedimento di rigetto dell’autorizzazione unica resta esclusa quando l’atto presupposto sia legittimo.
Il Fatto
La società ricorrente proponeva un impianto eolico di potenza pari a 45,00 MW, con quattordici aerogeneratori, nel territorio di un comune campano. La Regione, con decreto dirigenziale del 1° giugno 2022, esprimeva parere negativo di compatibilità ambientale integrato con la valutazione di incidenza, recependo il conforme parere della Commissione VIA-VAS-VI.
Respinta l’istanza cautelare, la società impugnava il diniego e, con successivi motivi aggiunti, il decreto dirigenziale del 26 giugno 2024, che disponeva il rigetto dell’istanza e l’archiviazione della richiesta di autorizzazione unica. La questione giungeva così davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda anzitutto che la funzione della VIA è esprimere un giudizio sul sacrificio imposto all’ambiente rispetto all’utilità socio-economica perseguita. Il giudizio di compatibilità è attraversato da profili intensi di discrezionalità amministrativa e resta sottratto al sindacato del giudice, salvo che emerga manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, in particolare quando l’istruttoria sia mancata o inadeguata.
Su questa base il Collegio esamina le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La Commissione aveva rilevato la mancanza, nello studio di impatto ambientale, dei passaggi delle relazioni specialistiche solo richiamate, la ricaduta di parte dell’impianto in beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. n. 42/2004, l’assenza di un modello geologico e geotecnico di dettaglio, l’elevata sismicità dell’area, le carenze della relazione paesaggistica e l’omessa valutazione degli impatti cumulativi, anche in relazione a un limitrofo impianto.
Quanto alla valutazione di incidenza, la Commissione aveva censurato l’assenza di uno studio dell’impatto cumulativo sulle componenti biotiche in area vasta, in presenza di siti di interesse naturalistico nelle vicinanze. Il Collegio rileva che i rilievi della ricorrente non sono idonei a demolire i rilievi della Commissione, sorretti da riscontri istruttori che escludono la manifesta illogicità e il travisamento dei fatti.
Il motivo fondato sull’omessa comunicazione dei motivi ostativi è respinto: l’art. 25 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, ha inserito nell’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 il comma 10-bis, che esclude l’applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti di VIA, di verifica di assoggettabilità e di valutazione preliminare.
Infine, accertata la legittimità del parere negativo, il Collegio dichiara infondati i motivi aggiunti, poiché il decreto del 2024 costituisce la necessaria conseguenza del precedente diniego. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità e della risalenza della vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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