Proroga del termine per il commissario ad acta in caso di incompleta ostensione documentale (TAR Puglia n. 863 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga del termine assegnato al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, disposta dal giudice dell’ottemperanza, deve essere accolta quando l’incompleta ostensione documentale da parte dell’amministrazione resistente abbia impedito il compimento delle attività necessarie. Il nuovo termine decorre dalla notificazione e/o comunicazione dell’ordinanza che concede la proroga, ferma restando la necessità che l’amministrazione completi la produzione della documentazione richiesta.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune di Tricase sull’istanza di riqualificazione urbanistica della zona di sua proprietà, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, nominando un commissario ad acta con ordinanza n. 442 del 19 marzo 2026, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte.

In data 12 maggio 2026, il commissario ad acta ha presentato istanza di proroga di sessanta giorni del termine assegnato, deducendo che l’espletamento dell’incarico era stato ostacolato dall’incompleta ostensione della documentazione necessaria, il cui invio era stato più volte sollecitato nei confronti dell’ente locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento, valorizzando la circostanza che il commissario aveva adeguatamente giustificato la richiesta, riconducendola a un impedimento non imputabile alla sua diligenza, bensì alla mancata collaborazione dell’amministrazione resistente, che non aveva ancora provveduto alla completa ostensione degli atti necessari per definire la pratica urbanistica.

La decisione si fonda sul principio per cui l’obbligo di cooperazione documentale dell’amministrazione costituisce presupposto indispensabile per il corretto adempimento dell’incarico commissariale; qualora tale obbligo risulti inadempiuto, il termine assegnato non può considerarsi utilmente decorso e la proroga si configura come strumento necessario per garantire l’effettiva attuazione del giudicato, evitando che l’inerzia dell’ente possa vanificare la tutela accordata al ricorrente.

Il Tribunale ha pertanto concesso al commissario ad acta ulteriori sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione dell’ordinanza, precisando che l’incarico dovrà essere espletato nei termini già definiti con la precedente ordinanza di nomina. La decorrenza del nuovo termine dalla comunicazione dell’ordinanza costituisce garanzia di effettività della proroga, consentendo al commissario di operare avendo piena contezza del tempo a disposizione.

La pronuncia, nel sollecitare l’amministrazione al completamento dell’ostensione documentale, conferma la funzione sostitutiva e satisfattiva del rimedio del commissario ad acta, strumento attraverso il quale l’ordinamento assicura l’esecuzione coattiva delle decisioni giurisdizionali anche contro la volontà della parte pubblica inadempiente, senza che il decorso del tempo possa pregiudicare l’interesse del privato alla definizione del procedimento amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *