Abusi su immobili pubblici sanzionati con l’art 35 del Testo Unico Edilizia (TAR Campania n. 128 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di abuso edilizio realizzato su immobile di proprietà di ente pubblico, trova applicazione l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 e non l’art. 31. La specialità della disciplina si fonda sulla ratio di sottrarre l’ente pubblico proprietario, estraneo alla realizzazione dell’abuso, alle conseguenze sanzionatorie della demolizione. La locuzione “su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici” comprende qualsiasi immobile di proprietà pubblica, non soltanto il terreno. L’ordine di demolizione deve essere rivolto al responsabile dell’abuso, categoria che include non solo l’esecutore materiale, ma anche chi, avendo la disponibilità del bene, non lo rimuova.
Il Fatto
La ricorrente occupa senza titolo un appartamento di proprietà di un ente pubblico, in attesa di regolarizzazione. Sul medesimo immobile l’ex coniuge, prima della separazione, avrebbe realizzato abusi edilizi, accertati nel corso di un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale.
Gli interventi consistevano nella realizzazione di una scala interna di collegamento ai lastrici solari e di un manufatto abitativo sul piano di copertura. Da tale accertamento è scaturita l’ordinanza di demolizione, emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, impugnata dalla ricorrente per erronea individuazione del parametro normativo applicabile e per mancata notifica al reale responsabile dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso. La questione centrale riguarda l’individuazione della norma applicabile agli abusi compiuti su immobili pubblici. Secondo il Collegio, la ratio della differente disciplina dettata dagli artt. 31 e 35 del d.P.R. n. 380/2001 risiede nella necessità di sottrarre all’onere della demolizione il soggetto pubblico proprietario del bene, quando non ne sia responsabile.
Il Giudice richiama la giurisprudenza amministrativa per cui, quando l’immobile abusivo sia stato realizzato su area pubblica, l’ente proprietario estraneo all’abuso deve rimanere immune da conseguenze sanzionatorie. L’art. 35 impone al dirigente di ordinare al responsabile la demolizione e il ripristino, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
Il Tribunale valorizza la formulazione letterale della norma, che richiama gli interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale o parziale difformità dal medesimo. Se fossero sanzionabili solo gli abusi su suoli pubblici, la norma avrebbe richiamato soltanto gli abusi totali. Il riferimento anche alle difformità parziali induce a ritenere che l’abuso possa ricadere su qualsiasi immobile pubblico, e non necessariamente sul terreno.
Il secondo motivo è invece infondato. Il sintagma “responsabile dell’abuso” comprende non solo chi ha eseguito materialmente l’opera, ma anche chi, avendo la disponibilità del bene, non la rimuova. Irrilevante è dunque accertare l’epoca di realizzazione degli abusi. Rileva, piuttosto, che la ricorrente, rimasta nella disponibilità dell’alloggio, non abbia provveduto spontaneamente alla rimozione.
Il ricorso è quindi accolto limitatamente al primo motivo e l’ordinanza impugnata è annullata. Le spese sono compensate in ragione della parziale soccombenza e della natura interpretativa delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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