Autotutela edilizia, dies a quo e frazionamento artificioso del condono (C.G.A.R.S. n. 68 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autotutela decisoria su titolo edilizio in sanatoria, il termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 non è nozione aritmetica, ma relazionale: decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquisisce in modo effettivo e completo i fatti che rendono esigibile il ritiro, non dalla mera conoscenza storica della vicenda. L’interesse pubblico all’annullamento non può essere in re ipsa, ma va reso concreto dall’esigenza di riallineare l’assetto provvedimentale a un quadro stabilizzato. Quanto alla sanatoria di cui all’art. 17 della l.r. Sicilia n. 4/2003, la perizia giurata è presupposto procedimentale qualificato e non titolo edilizio: l’attestazione comunale, anche tacita, resta atto provvedimentale assoggettato al riesame. Il limite volumetrico di 750 mc ex art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 opera sulla consistenza reale dell’abuso: laddove l’intero manufatto sia abusivo, il frazionamento delle istanze è artificioso e inidoneo a eludere la soglia.

Il Fatto

La vicenda trae origine da risalenti iniziative comunali di repressione dell’abusivismo edilizio relative a un fabbricato a tre elevazioni. Il Comune aveva adottato ordinanze di sospensione e demolizione nei primi anni Novanta, seguite da istanze di condono presentate nel 1995 e riferite a tre unità immobiliari ricomprese nel medesimo organismo edilizio. Nel 2016 gli interessati attivavano il procedimento di sanatoria ex art. 17 della l.r. Sicilia n. 4/2003, con deposito di perizia giurata; il Comune rilasciava quindi l’attestazione di concessione edilizia in sanatoria.

A seguito di interlocuzioni con la Procura della Repubblica, il Comune ritirava in autotutela l’attestazione e adottava l’ordinanza di demolizione. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso e i motivi aggiunti; gli interessati proponevano appello, contestando la tardività dell’autotutela, l’insussistenza dell’interesse pubblico, la violazione delle garanzie partecipative, il perfezionamento della sanatoria per silentium e l’illegittimità derivata dell’ordine demolitorio.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. conferma integralmente la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, il Collegio osserva che il TAR ha correttamente qualificato l’atto del 2018 come autotutela decisoria, con applicazione del paradigma dell’art. 21-nonies, senza arrestarsi alla denominazione dell’atto ma guardando alla sostanza del potere esercitato.

Il punto decisivo è il dies a quo. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017, la decisione ribadisce che il termine ragionevole non si àncora alla conoscenza storica dei fatti, ma al momento in cui l’Amministrazione acquisisce il quadro ostativo in modo effettivo e completo. Nel caso concreto, le note della Procura del 2018 hanno rappresentato lo snodo istituzionale che ha reso attuale ed esigibile l’intervento; la determinazione del settembre 2018 è quindi intervenuta in immediata prossimità temporale. La censura di tardività non scalfisce questo baricentro argomentativo.

Quanto all’interesse pubblico, il Collegio esclude che si tratti di formula generalizzante: l’esigenza di coerenza dell’azione amministrativa con un quadro definito e con l’accertamento dell’abuso riferito all’organismo edilizio nel suo complesso ne costituisce contenuto concreto. L’affidamento non può essere elevato a schermo paralizzante, tanto più a fronte di un frazionamento artificioso delle istanze. La doglianza procedimentale è respinta perché formulata in termini generali, senza indicare l’incidenza concreta degli apporti partecipativi omessi.

Sul secondo motivo, la Corte esclude che la sanatoria si sia perfezionata per silentium: l’Amministrazione si è pronunciata in forma espressa e in tempi ravvicinati. La perizia giurata è strumento di accelerazione istruttoria, non titolo edilizio; l’effetto sanante resta imputabile alla sfera provvedimentale. Anche ammesso un assenso tacito, esso non sottrae l’esito al riesame.

Sul terzo motivo, il Collegio richiama il principio della Cons. Stato n. 6242 del 2023: la soglia dei 750 mc postula l’esistenza di mere porzioni illegittime. Laddove l’intero manufatto sia abusivo, esso non può essere scisso mediante un frazionamento artificioso delle istanze. Né la parcellizzazione soggettiva della proprietà né l’individualizzazione catastale trasformano un unico manufatto in tre autonomi interventi condonabili. Infine, l’ordine demolitorio, una volta caducato l’assetto sanante, appartiene all’attività repressiva doverosa e non alla logica dell’autotutela comparativa: il solo decorso del tempo non lo paralizza. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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