Il giudicato amministrativo sulla refusione delle spese in favore dell’antistatario è titolo esecutivo autonomo e l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del commissario ad acta; l’astreinte va negata in assenza di volontà inadempiente (TAR Lazio n. 10760 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo autonomo, azionabile con il giudizio di ottemperanza, il capo delle sentenze del giudice amministrativo che liquida le spese di lite in favore del difensore antistatario, una volta che il provvedimento sia passato in giudicato. L’Amministrazione intimata ha l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al comando giurisdizionale, ai sensi dell’art. 64 c.p.a.; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di provvedere nel termine assegnato e nomina fin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza necessità di una nuova condanna. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va invece negata quando il ritardo nell’adempimento non appaia espressivo di una mancata volontà di ottemperare, non ricorrendo il presupposto della non equità della sua imposizione.
Il Fatto
Un avvocato, quale difensore antistatario, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di sette sentenze del TAR Lazio, passate in giudicato, nella parte in cui avevano liquidato le spese di lite in suo favore. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non forniva alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il ricorrente chiedeva pertanto che fosse ordinata l’esecuzione e che, in caso di inerzia, fosse nominato un commissario ad acta e disposta la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il principio di derivazione giurisprudenziale per cui, tra creditore e debitore, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, anche ai sensi dell’art. 64 c.p.a.. L’Amministrazione non avendo provato di aver dato esecuzione al giudicato né allegato circostanze sopravvenute ostative, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di quest’ultima di provvedere al pagamento delle spese liquidate nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Tribunale ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. Tale nomina anticipata risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela, evitando la necessità di un nuovo accesso alla giustizia in caso di ulteriore inerzia.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta osservando che il ritardo dell’Amministrazione non appariva sintomatico di una volontà di non adempiere e che, pertanto, non sarebbe stato equo disporre la penalità di mora. La pronuncia valorizza il carattere non automatico ma equitativo del rimedio, che presuppone l’accertamento di una resistenza tale da rendere necessario lo stimolo coercitivo.
La liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, seguendo la parziale soccombenza, è stata effettuata equitativamente in misura di € 800, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, sul richiamo dei parametri previsti per le esecuzioni mobiliari (cfr. Cons. St., Sez. VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
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Nota della Redazione
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