Principio di equivalenza funzionale esteso ai requisiti minimi di gara (TAR Campania n. 116 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza funzionale è applicabile anche ai requisiti minimi che la lex specialis qualifica come obbligatori, purché le caratteristiche tecniche prescritte siano declinate in termini funzionali, ossia in vista del perseguimento di finalità specifiche dell’amministrazione aggiudicatrice. In tali casi il concorrente può dimostrare che la propria proposta soddisfa in maniera equivalente lo standard prestazionale richiesto, indipendentemente da un espresso richiamo negli atti di gara o da una dichiarazione di equivalenza del concorrente. La commissione può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica emerga la rispondenza del prodotto al requisito previsto. Il sindacato giurisdizionale sul giudizio tecnico-discrezionale di equivalenza è limitato alla dimostrazione dell’erroneità, non potendosi sostituire la valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui So.Re.Sa. S.p.A. ha aggiudicato alla controinteressata l’appalto per la fornitura di kit per la raccolta e conservazione del DNA da salme destinate alla cremazione, occorrenti alle aziende sanitarie locali della regione Campania. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, previa verifica di conformità tecnica da parte di un apposito seggio di esperti.

Alla procedura hanno partecipato due operatori economici: la ricorrente e l’aggiudicataria. La ricorrente ha dedotto la difformità di alcuni componenti del kit offerto rispetto alle caratteristiche standard imposte dal capitolato a pena di esclusione, la carenza della relativa documentazione tecnica, l’assenza di motivazione sulla verifica di conformità e sulla mancata verifica dell’anomalia dell’offerta. Con motivi aggiunti ha impugnato i verbali n. 4 e n. 5 del seggio di conformità, deducendone l’inammissibilità siccome recanti motivazione postuma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondato l’impianto impugnatorio, affermando in via preliminare la sussistenza dei presupposti per applicare il principio di equivalenza funzionale. Ha disatteso l’argomento secondo cui la lex specialis, non menzionando la possibilità di offrire prodotti funzionalmente equivalenti, sarebbe ostativa all’operatività del principio, non trovando riscontro nel capitolato la formalizzazione di requisiti tecnici indefettibili o strutturali in astratto impeditivi.

Il principio di equivalenza, ha precisato il Tribunale, costituisce presidio del canone comunitario dell’effettiva concorrenza e impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto. Esso è estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, trovando fondamento in un approccio funzionale: quando dalla stessa lex specialis emerge che determinate caratteristiche tecniche sono richieste al fine di assicurare il perseguimento di determinate finalità, è ammessa la prova che tali finalità siano soddisfatte anche attraverso prodotti con caratteristiche differenti.

Nel caso concreto, l’elencazione delle caratteristiche tecniche minime di cui all’allegato B1 è stata letta dal Collegio come declinata in termini funzionali, desumibile dalla descrizione dei prodotti e dall’uso di congiunzioni finali che ne esplicitano la funzione in relazione ai fabbisogni dell’amministrazione. È stato pertanto respinto l’assunto della ricorrente secondo cui la disciplina di gara impedirebbe l’applicazione del principio.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’operatività del principio non è inibita dal rilievo che l’aggiudicataria abbia presentato una dichiarazione di equivalenza con riferimento a un solo elemento dell’offerta: il principio trova applicazione in tutte le fasi della procedura, indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti, e la commissione può effettuare la valutazione anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito.

Quanto ai limiti del sindacato giudiziale, il Collegio ha ribadito la natura tecnico-discrezionale del giudizio di equivalenza, inficiabile soltanto qualora se ne dimostri l’erroneità. Ha poi escluso che i verbali n. 4 e n. 5 costituiscano motivazione postuma, trattandosi di chiarimenti resi nel corso del giudizio mediante richiamo agli atti del procedimento sui quali si fondano. Le ragioni indicate dal seggio sono state giudicate diffuse e specifiche, adeguate a sorreggere l’ammissibilità dell’offerta. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati conseguentemente respinti, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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