Referenze bancarie prive di data sanabili con soccorso istruttorio processuale (TAR Campania n. 1351 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le referenze bancarie richieste dalla lex specialis costituiscono mezzi di prova della capacità economica e finanziaria dell’operatore economico, non requisiti di partecipazione. Esse possono essere rilasciate anche in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché attestino la preesistenza del requisito. La loro inidoneità per assenza di data non determina l’esclusione automatica dell’aggiudicatario, ma impone alla stazione appaltante l’attivazione del soccorso istruttorio. La carenza documentale, qualificabile come mera irregolarità formale, può essere sanata anche in sede giudiziale mediante il soccorso istruttorio processuale, ove l’aggiudicatario dimostri in giudizio il possesso sostanziale del requisito fin dal momento della partecipazione.
Il Fatto
La stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento annuale del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale di fanghi e materiali di risulta. Con determina del 18 marzo 2025 il servizio è stato aggiudicato a un’impresa, con contratto sottoscritto il 1° aprile 2025.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al giudice amministrativo, deducendo l’illegittimità dell’ammissione dell’aggiudicataria per tardiva produzione delle referenze bancarie e per inidoneità delle stesse. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, censurando la clausola della lettera di invito che richiedeva le referenze bancarie come requisito di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ordine di esame dei due ricorsi, richiamando la giurisprudenza europea secondo cui il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso principale quando la regolarità delle offerte è contestata nel medesimo procedimento. Da ciò deriva che l’infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare improcedibile quello incidentale, con economia processuale.
Sul merito, il Tribunale osserva che la lettera di invito non richiedeva l’esibizione delle referenze all’atto della partecipazione, ma solo l’autocertificazione del loro possesso, con verifica successiva. Il chiarimento della stazione appaltante, ove inteso a imporre la produzione anticipata, sarebbe innovativo della lex specialis e privo di efficacia vincolante. Le referenze bancarie, secondo consolidata giurisprudenza, sono mezzi di prova dei requisiti sostanziali, non elementi formali della domanda.
Quanto all’inidoneità delle referenze per genericità, la censura è respinta: non servono formule sacramentali, essendo sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti bancari. Diverso è il profilo della carenza di data. Il Collegio ritiene che la presenza di una data costituisca requisito minimale di idoneità, poiché l’orientamento sull’irrilevanza della data presuppone pur sempre che una data esista.
Tale irregolarità non comporta però l’esclusione dell’aggiudicataria. Trattandosi di documentazione carente ma non omessa, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non potendo escludere tout court il concorrente. Il Tribunale applica quindi il soccorso istruttorio processuale: l’aggiudicataria ha depositato in giudizio referenze datate 30 aprile 2025, attestanti la preesistenza dei rapporti bancari rispetto alla gara. Tali documenti hanno efficacia sanante, comprovando la solidità economica già posseduta al momento della partecipazione. Il ricorso principale è respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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