Porto di fucile e pericolosità sociale: il giudice cautelare valuta la prevalenza della pubblica sicurezza (TAR Basilicata n. 51 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo non può essere accolta quando non sussiste il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile; nel bilanciamento degli opposti interessi, l’interesse alla pubblica sicurezza, posto a base del provvedimento impugnato, risulta prevalente rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo. La valutazione di pericolosità sociale effettuata dall’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 non è sindacabile in via cautelare in assenza di un pregiudizio imminente e non altrimenti riparabile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, impugnava il decreto con cui il Questore aveva respinto la domanda di rinnovo del titolo, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.). Il provvedimento di rigetto era stato adottato in data 11 febbraio 2026 e notificato all’interessato due giorni dopo. Nel ricorso, il privato chiedeva l’annullamento del provvedimento e, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia dello stesso, deducendo il pregiudizio derivante dal mancato rinnovo della licenza.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura, contestando le ragioni del ricorrente e ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato. La questione veniva all’esame del Tribunale nella camera di consiglio del 13 maggio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che nella specie non ricorressero i presupposti per l’accoglimento della domanda. In particolare, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, necessario ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della misura cautelare.
La decisione si fonda sul rilievo che il danno lamentato dal ricorrente, consistente nella perdita della possibilità di esercitare l’attività venatoria o sportiva con l’arma, non integra un pregiudizio di tale gravità da giustificare la sospensione immediata dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il giudice cautelare ha quindi ritenuto che l’interesse del privato, ancorché meritevole di tutela, potesse essere compiutamente valutato solo all’esito del giudizio di merito.
Quanto al bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha affermato la prevalenza dell’interesse alla pubblica sicurezza, che costituisce il fondamento del provvedimento questorile. La valutazione di affidabilità del soggetto richiedente il titolo di polizia, rimessa all’autorità amministrativa, è infatti espressione di una discrezionalità che, in sede cautelare, non può essere sovvertita in assenza di evidenti profili di illegittimità.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, ravvisando giusti motivi, e ha ordinato l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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