Motivazione non rafforzata per la demolizione di abuso edilizio risalente (TAR Campania n. 8563 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze che ingiungono la demolizione di opere edilizie abusive hanno natura vincolata e non richiedono, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titolo, alcuna specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta a effettuare. Il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non determina un più stringente obbligo motivazionale rafforzato circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione. Tali circostanze, infatti, non possono incidere sulla natura reale dell’abuso, che segue l’immobile nei successivi trasferimenti, né sulla sua sanzionabilità.

Il Fatto

I ricorrenti, in qualità di comproprietari di un immobile, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la demolizione di una serie di opere, descritte ai punti 1-6 del provvedimento, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio. Il Comune è rimasto contumace nel giudizio.

A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, lamentando l’omesso assolvimento dell’onere motivazionale rafforzato circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla sanzione demolitoria. Tale obbligo sarebbe configurabile in ragione del lungo tempo trascorso, oltre vent’anni, dalla realizzazione degli abusi e del legittimo affidamento nel frattempo maturato. Nel corso del giudizio è stata proposta istanza di prova testimoniale sulla risalenza delle opere, respinta con ordinanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato il rigetto dell’istanza istruttoria, ribadendo la marginalità e la residualità della prova testimoniale nel processo amministrativo, dovendosi privilegiare gli elementi probatori di natura documentale. Le circostanze dedotte, ossia la risalenza delle opere, non erano supportate da alcun riscontro formale o documentale, gravando sull’interessato l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione degli abusi.

Nel merito, il Tribunale ha respinto l’unico motivo applicando i principi consolidati in materia di sanzioni demolitorie. Trattandosi di provvedimenti a natura vincolata, essi non necessitano di una specifica motivazione sulla comparazione degli interessi coinvolti, una volta accertata l’esecuzione delle opere sine titolo. Nel caso concreto la natura abusiva degli interventi non era contestata.

Il Collegio ha poi escluso che il lungo tempo intercorso tra l’abuso e il provvedimento repressivo possa determinare un più stringente obbligo motivazionale sull’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione. Le circostanze invocate non incidono sulla natura reale dell’abuso, che segue l’immobile nei successivi trasferimenti, né sulla sua sanzionabilità.

Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. Nulla è stato disposto sulle spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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