Diritto del militare cessato a domanda alla riliquidazione del TFS con i sei scatti stipendiali (TAR Lombardia n. 3913 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare cessato dal servizio, inclusi i collocati in quiescenza a domanda che abbiano compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Detto beneficio, pur essendo espressamente riconosciuto dal legislatore ai fini della base pensionabile, deve essere applicato anche al trattamento di fine servizio, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) conferma tale diritto, non prevedendo alcuna esclusione per il personale cessato su domanda. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione nella sua originaria formulazione, che escludeva il beneficio in caso di cessazione a domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, già appuntato dell’Arma dei Carabinieri, veniva collocato a riposo a domanda con 39 anni di servizio utile e 56 anni di età. A seguito del collocamento in quiescenza, l’INPS, direzione provinciale di Chieti, elaborava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio senza riconoscere i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990. Il ricorrente impugnava tale atto, chiedendo l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS con l’inclusione dei predetti scatti, oltre interessi e rivalutazione.
L’INPS si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso, la mancata equiparazione tra i ruoli della Polizia di Stato e quelli dei corpi militari e, in via subordinata, la decadenza dal diritto. Il ricorrente replicava, evidenziando l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte dell’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 attribuisce sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate, cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso. Il comma 2 della medesima disposizione estende il diritto anche al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
La Corte ha evidenziato che, mentre il legislatore ha espressamente riconosciuto il beneficio ai fini della base pensionabile, nulla ha specificato per il trattamento di fine servizio. Tale lacuna è stata colmata dall’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, che ai primi due commi dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell’indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall’art. 6-bis. Il comma 3 conferma che il beneficio spetta anche a coloro che hanno chiesto il collocamento in quiescenza a domanda, alle medesime condizioni di età e anzianità contributiva.
La decisione si fonda sul principio di uniformità del trattamento economico previdenziale: non sussiste alcuna ragione per escludere i sei scatti dal computo del TFS quando essi sono inclusi nella base pensionabile. Il TAR richiama il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1231/2019, nonché le successive pronunce n. 2833/2023 e n. 2986/2023, che hanno riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFS per il personale dei Carabinieri in congedo.
Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di decadenza, nonché la tesi della mancata equiparazione tra le forze di polizia ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare, alla luce dell’espressa previsione normativa di cui all’art. 6-bis che include il personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. Quanto all’eccezione relativa alla cessazione a domanda, il TAR ha chiarito che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha comportato la riviviscenza della disciplina più restrittiva, con la conseguente applicabilità del regime più favorevole.
La pretesa del ricorrente è stata quindi ritenuta legittima, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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