Requisiti psico-fisici per operatori VVF: si applica l’art. 2, non l’art. 1, d.m. n. 166/2019 (TAR Lazio n. 14540 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali pubbliche, la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici deve essere proporzionata e tarata sulle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere. È illegittima la clausola del bando che sottopone i candidati per l’accesso al ruolo di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli accertamenti previsti per il personale che espleta funzioni operative, applicando le cause di esclusione di cui all’art. 1 del d.m. n. 166/2019 anziché quelle, meno stringenti, di cui all’art. 2 del medesimo decreto, dedicato ai ruoli tecnico-professionali. Tale conclusione discende dalla natura delle mansioni proprie del ruolo degli operatori, descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005 come funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, prive di peculiarità che giustifichino stringenti requisiti di prestanza fisica. La diversa disciplina dettata dall’art. 2 d.m. n. 166/2019 rende ancora più irragionevole la deroga introdotta dal bando.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con d.m. n. 362 del 2024, riservata al personale volontario. Superata la prova selettiva, veniva convocato per gli accertamenti finalizzati alla verifica dell’idoneità psico-fisica e attitudinale svolti ai sensi dell’art. 1 del d.m. n. 166/2019. La commissione medica, riscontrata la presenza di “Varici ed ectasie estese e voluminose arto inferiore sinistro”, lo dichiarava inidoneo, disponendone l’esclusione dalla procedura. Il candidato impugnava pertanto il decreto di esclusione, il verbale presupposto e, in parte qua, il bando, deducendo la sproporzione della verifica rispetto alle mansioni proprie del ruolo di operatore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la doglianza relativa alla sottoposizione dei candidati alla verifica dei requisiti psico-fisici previsti per i ruoli operativi. I giudici hanno richiamato il principio di proporzionalità, già affermato da una serie di pronunce coeve, secondo cui la valutazione dei requisiti fisici deve essere correlata alle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere.
La Corte ha valorizzato la distinzione tra i due ruoli. Il personale del ruolo degli operatori, le cui funzioni sono descritte dall’art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, svolge attività basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, ossia mansioni di ordinaria attività d’ufficio, prive di quelle peculiarità che caratterizzano il personale operativo impegnato nelle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza. La verifica della sussistenza di stringenti requisiti di prestanza fisica per tale personale risulta pertanto irragionevole.
Inoltre, la stessa fonte normativa che ha indetto la procedura, l’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023, prevedeva che il personale inquadrato nella qualifica di operatore dovesse essere valutato ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 166/2019, rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e non dell’art. 1, che riguarda i ruoli operativi. Il bando, estendendo l’applicazione dell’art. 1, ha introdotto una deroga irragionevole, ancor più evidente in quanto lo stesso decreto già contiene una disciplina speciale per l’accesso al ruolo degli operatori.
Il TAR ha quindi annullato sia il provvedimento di esclusione sia parzialmente il bando, mentre ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sui motivi aggiunti, essendo nel frattempo intervenuta l’assegnazione del ricorrente al Comando di Milano, con riserva, assegnazione che dovrà consolidarsi all’esito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del d.m. n. 166/2019. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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