Chiusura della loggetta integra ampliamento volumetrico e impone la demolizione (TAR Campania n. 8565 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La chiusura di una loggetta mediante pannelli vetrati realizza un ampliamento volumetrico che fa perdere all’opera la natura pertinenziale e integra un intervento di ristrutturazione edilizia, subordinato al previo rilascio del permesso di costruire. Ai fini dello stato legittimo dell’immobile rileva il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, sicché non assumono rilievo i richiami a titoli originari risalenti qualora la difformità sia accertata rispetto all’ultimo titolo. La fiscalizzazione dell’abuso e l’accertamento delle tolleranze costruttive operano nella fase esecutiva dell’ordine di ripristino e non possono fondare un vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione. L’ingiunzione di demolizione persegue una finalità ripristinatoria e non sanzionatoria, con la conseguenza che, accertato l’abuso, l’unica misura adottabile è quella ripristinatoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Napoli ha ingiunto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere qualificate come abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. L’abuso contestato consiste nell’incremento volumetrico dell’unità immobiliare ottenuto mediante la chiusura del terrazzino pertinenziale con l’apposizione di pannelli in vetro sul muretto perimetrale.

All’esito di un sopralluogo, il Comune ha accertato che l’opera era stata eseguita in difformità rispetto ai lavori di restauro e risanamento conservativo oggetto della DIA presentata nel 2012, che non prevedevano alcun incremento di superfici e volumetrie. Il ricorrente ha sostenuto la preesistenza e l’assentimento dell’opera con la licenza edilizia del 1955, deducendo plurimi motivi di illegittimità. Il Comune, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, nella versione ratione temporis applicabile, secondo cui lo stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio. Nel caso concreto assume portata dirimente la difformità della loggetta rispetto allo stato legittimo dichiarato dal ricorrente con la DIA del 2012. I richiami al titolo originario del 1955 risultano pertanto inconferenti, anche perché lo stesso tecnico di parte stabilisce la datazione dell’opera tramite mere inferenze logiche.

La difformità riscontrata consiste nell’esecuzione sine titolo di un intervento di ampliamento volumetrico, determinato dalla chiusura della loggetta e rientrante negli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali è richiesto il previo rilascio del permesso di costruire. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la realizzazione di un vano aggiuntivo mediante tamponatura di una loggia o di un balcone non può qualificarsi come pertinenza in senso urbanistico, integrando un nuovo locale autonomamente utilizzabile che trasforma l’organismo edilizio in termini di sagoma, volume e superficie, richiamando in tal senso Cons. Stato n. 1893 del 2018, n. 4699 del 2022 e n. 1904 del 2024.

Quanto alla fiscalizzazione dell’abuso ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che essa presuppone l’accertamento di un intervento sine titolo e può essere invocata nella fase esecutiva dell’ordine di ripristino. La pretesa mancata irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione non costituisce quindi motivo di illegittimità della misura ripristinatoria. Solo dopo l’adozione dell’ordinanza è possibile richiedere il motivato accertamento dell’impossibilità del ripristino, richiamando in proposito Cons. Stato n. 7822 del 2023 e n. 8779 del 2024, che escludono la valutazione preventiva dell’amministrazione.

Le medesime considerazioni valgono per le tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, che, ai sensi del comma 3, possono formare oggetto di apposita dichiarazione asseverata successivamente all’esecuzione delle opere. Il Collegio rileva infine che l’ingiunzione di demolizione persegue una finalità ripristinatoria e non sanzionatoria in senso stretto: accertata l’esecuzione di opere che determinano un’implementazione volumetrica, l’unica misura adottabile è quella ripristinatoria. Il ricorso è conseguentemente rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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