Legittimo il riesercizio del potere dopo annullamento per incompetenza del R.U.P. (TAR Calabria n. 83 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità del provvedimento amministrativo per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies, co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presuppone che dal giudicato di annullamento derivi un obbligo puntuale e preciso, tale da non lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione in sede di riesercizio del potere. Quando l’annullamento sia stato pronunciato per vizio di incompetenza, la sentenza fa salvo il riesercizio del potere e la Commissione di gara conserva un ampio margine di discrezionalità tecnica nella valutazione e qualificazione delle offerte, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici errori di fatto, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il R.U.P. può legittimamente esercitare poteri di impulso e segnalazione nei confronti della Commissione, senza per questo menomarne le competenze valutative.
Il Fatto
Un Comune aveva indetto una procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento di lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico di un edificio di edilizia residenziale pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Commissione aveva proposto l’aggiudicazione in favore di un’ATI; a seguito di richieste di chiarimenti su profili di anomalia, il R.U.P. aveva comunicato l’esclusione dell’ATI e aggiudicato la gara alla seconda classificata. L’esclusione e l’aggiudicazione erano state annullate dal TAR per vizio di incompetenza, facendo salvo il riesercizio del potere. Richiamata in sede di ottemperanza, l’amministrazione aveva rimesso la valutazione alla Commissione, che in doppia seduta riservata aveva qualificato la soluzione progettuale dell’ATI come variante inammissibile, caducato il punteggio e riproposto l’aggiudicazione alla seconda classificata. Il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l’appello, aveva disposto la riassunzione in primo grado per nullità della sentenza ex art. 105 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il primo motivo, con cui la ricorrente denunciava la nullità della determina di aggiudicazione per violazione del giudicato, assumendo che la Commissione si fosse limitata a recepire le conclusioni del R.U.P. Il TAR osserva che la sentenza precedente, annullando gli atti per incompetenza, aveva espressamente fatto salvo il riesercizio del potere amministrativo: da essa non derivava alcun obbligo puntuale e vincolante.
La nota con cui il R.U.P. aveva rimesso la questione alla Commissione ha finalità meramente ricognitiva e non integra alcuna compulsione. Il R.U.P. può esercitare poteri di impulso e segnalazione, indicando i profili delle offerte tecniche da approfondire, purché siano preservate le competenze valutative della Commissione, richiamando Consiglio di Stato, sez. V, n. 1415 del 2021.
Quanto alla qualificazione della soluzione progettuale, il TAR rileva che la Commissione ha fornito un’interpretazione della lex specialis più favorevole alla partecipante, non escludendo l’intera offerta ma dichiarando inammissibile la miglioria qualificata come variante, con caducazione del relativo punteggio. La determina impugnata indica puntualmente le ragioni della scelta e una griglia con i punteggi “secco” e “riparametrato”, rendendo conoscibile il percorso logico. Il diritto di difesa non risulta leso.
Nessuna palese illogicità o irragionevolezza manifesta emerge nella rivalutazione dei punteggi: il giudice non può sostituirsi alle valutazioni discrezionali degli organi di gara, secondo Consiglio di Stato, sez. V, n. 3453 del 2022.
Infondata è anche la censura sull’assenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria. Questa ha garantito il requisito OG1 mediante avvalimento con un consorzio stabile e quello OG11 mediante subappalto. Il limite del 30% invocato dalla ricorrente non è applicabile ratione temporis, poiché la procedura è stata bandita nel 2022, dopo l’abrogazione del limite per effetto delle modifiche all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
Rigettata la domanda risarcitoria per difetto degli elementi costitutivi, il ricorso è respinto nel merito. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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