Integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 28 e 51 cod. proc. amm. per la concessione demaniale marittima (TAR Basilicata, Sez. I, n. 175 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avverso l’atto di approvazione di una graduatoria per il rilascio di una concessione demaniale marittima, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., nei confronti di tutti i soggetti controinteressati individuati dalla graduatoria medesima, ivi inclusi gli operatori utilmente collocati in posizione successiva alla ricorrente e il comune sul cui territorio insiste il bene demaniale. L’omessa notificazione del ricorso a tali soggetti comporta la necessità di disporre l’integrazione, assegnando un termine per la notifica e un successivo termine per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, con riserva di fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Basilicata ha approvato la graduatoria definitiva dell’istanza di concessione demaniale marittima presentata per l’area del comune di Maratea, località Porto. La ricorrente, la cui istanza era stata dichiarata inammissibile per difformità sostanziale delle superfici indicate rispetto a quelle dell’avviso pubblico, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti del procedimento e il riconoscimento del diritto alla riammissione della propria domanda.
Nel giudizio, instaurato con rito camerale per la trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite la Regione Basilicata, la società aggiudicataria e altra società controinteressata, mentre non si è costituita una delle società indicate nell’avviso.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Basilicata ha rilevato che il ricorso, sebbene notificato ad alcune delle parti, non era stato portato a conoscenza di tutti i soggetti controinteressati individuati dalla graduatoria impugnata. In particolare, il collegio ha ritenuto necessario estendere il contraddittorio nei confronti di due società risultanti in graduatoria, di una ditta individuale e del Comune di Maratea, quale ente territoriale interessato dalla concessione del bene demaniale.
Il tribunale ha fatto applicazione degli artt. 28, comma 3, e 51 cod. proc. amm., che disciplinano l’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto solo contro alcuni dei controinteressati. In tale evenienza, il giudice, anziché dichiarare l’improcedibilità o l’inammissibilità del gravame, dispone l’integrazione del contraddittorio per garantire il rispetto del principio del contraddittorio e l’integrità del giudizio, consentendo a tutti i soggetti potenzialmente lesi di partecipare al processo.
L’ordinanza ha assegnato alla parte ricorrente il termine del 15 maggio 2026 per effettuare la notificazione integrativa e il successivo termine del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento, rimettendo a un successivo provvedimento presidenziale la fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione dell’affare.
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Nota della Redazione
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