Esclusione dalla selezione interna per titolo di studio non equipollente (TAR Campania n. 8562 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lex specialis di una selezione interna che richieda, per l’accesso al profilo professionale, il diploma di laurea, anche triennale, esclude i candidati in possesso di semplici diplomi di abilitazione professionale conseguiti sotto il previgente ordinamento. L’equipollenza stabilita dal D.M. Salute 27 luglio 2000 tra il diploma di tecnico sanitario di radiologia medica e il corrispondente diploma universitario opera esclusivamente ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, e non vale a integrare il diverso requisito di partecipazione richiesto dal bando. La valutazione di attinenza del titolo al profilo per cui si concorre è rimessa alla commissione e non è sindacabile se ancorata alla lex specialis.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’ARPAC in categoria C, partecipava alla selezione interna per progressione verticale riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato, indetta per la copertura di complessivi n. 68 posti con deliberazione n. 76 del 9 febbraio 2022, per il profilo di collaboratore tecnico professionale di categoria D.
Con la deliberazione del Direttore Generale n. 45M/2022 del 5 ottobre 2022, l’Amministrazione approvava la graduatoria di merito e non ammetteva il ricorrente alla selezione, per mancanza del requisito di partecipazione di cui all’art. 1, lett. B dell’avviso, che richiedeva il possesso del diploma di laurea, anche triennale. Il candidato possedeva invece il diploma di abilitazione all’esercizio di tecnico sanitario di radiologia medica, conseguito nel 1993, che assumeva equipollente al diploma universitario triennale. Impugnava pertanto gli atti davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla richiesta di integrazione del contraddittorio e dalla correlativa istanza di esibizione, stante l’evidente infondatezza del ricorso. Il thema decidendum era circoscritto all’esclusione del ricorrente dalla selezione per assenza del titolo di studio prescritto dal bando.
La norma della lex specialis — non impugnata — era chiara nel richiedere il diploma di laurea, sebbene anche triennale, e nel conseguente escludere i semplici diplomi, come quello pacificamente posseduto dal candidato. Correttamente, dunque, l’Amministrazione aveva escluso il ricorrente per difetto dei requisiti richiesti dal bando di selezione.
Il Collegio ha poi esaminato il D.M. Salute 27 luglio 2000, recante equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica. Ha rilevato che l’equipollenza ivi stabilita è testualmente circoscritta ai soli fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base. Essa non può pertanto estendersi alla diversa finalità della partecipazione alla selezione, sicché il titolo posseduto non poteva considerarsi equipollente al diploma universitario triennale ai fini concorsuali.
Quanto alla dedotta motivazione postuma, il Collegio ha escluso che essa sia ravvisabile nel documento in cui il Presidente della Commissione, in termini generali e senza riferimento alla posizione del ricorrente, chiariva l’estraneità di una laurea in giurisprudenza al ruolo tecnico. La motivazione dell’esclusione si rinviene, invece, nel richiamo all’art. 1 lett. B del bando, che prescriveva il possesso di lauree attinenti al profilo professionale per cui si concorre.
Conclusivamente, il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di lite in ragione della specificità e peculiarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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