Regressione tariffaria: giurisdizione del giudice ordinario sul recupero dei corrispettivi (TAR Campania n. 3018 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie in materia di regressione tariffaria nei rapporti tra ASL e strutture sanitarie private accreditate, qualificabili come concessione di pubblico servizio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando hanno ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Restano invece devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le controversie che investono l’esercizio del potere di programmazione sanitaria, la determinazione dei tetti di spesa o la loro rettifica. Ove la contestazione riguardi solo le modalità e i tempi di applicazione della regressione, il giudice ordinario può accertare e sindacare direttamente le singole voci costitutive del credito, assumendo il provvedimento amministrativo a monte come mero fatto.
Il Fatto
Una società titolare di un laboratorio di analisi accreditato con il SSN ha impugnato davanti al TAR Campania la deliberazione con cui l’ASL ha definito la regressione tariffaria unica per l’anno 2021 nell’area dell’assistenza specialistica ambulatoriale, oltre agli atti conseguenti.
Con motivi aggiunti la società ha poi contestato la nota di chiusura del procedimento di recupero, nonché l’atto di avvio del medesimo procedimento. L’ASL si è costituita eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia e la mancata impugnazione di una delibera ricognitiva, oltre all’infondatezza nel merito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione, condivisa dalla stessa parte ricorrente. Il punto di partenza è la distinzione, già tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, tra controversie a contenuto meramente patrimoniale, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, e controversie in cui rileva il binomio potere-interesse. Solo queste ultime restano attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in materia di regressione tariffaria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la lite ha per oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della ASL. In questo contesto l’azienda sanitaria non esercita un potere discrezionale, ma compie atti iure privatorum che incidono sull’entità del corrispettivo sulla base di meccanismi previsti nello stesso accordo contrattuale.
Nel caso concreto le censure non attengono alla determinazione del tetto di spesa, alla rettifica della capacità operativa o alla suddivisione della spesa tra attività assistenziali. Esse riguardano le modalità e i tempi dell’applicazione della regressione, contestando solo il come e il quando, senza investire i provvedimenti a monte che l’hanno disposta e ne hanno fissato i criteri. Il richiamo alla violazione del principio di affidamento conferma la natura patrimoniale del contenzioso.
Il Collegio aggiunge che anche gli atti di recupero delle somme pretese costituiscono espressione di attività privatistica e non di potere autoritativo. Dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo quella del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate, in ragione della novità dell’orientamento sopravvenuto rispetto al deposito del ricorso.
Nota della Redazione
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