Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per adempimento tardivo (TAR Molise n. 53 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adempimento tardivo da parte della pubblica amministrazione, intervenuto in pendenza del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. In tale evenienza, trova applicazione il principio per cui le spese del giudizio di ottemperanza rimangono a carico dell’Amministrazione, la quale ha reso necessario il ricorso per ottenere quanto già riconosciuto dal giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, una sentenza favorevole relativamente al diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il TAR Molise, con la sentenza n. 119/2025, aveva ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Scaduti i termini senza che l’ordine fosse stato eseguito, il ricorrente aveva proposto una nuova istanza volta ad ottenere ogni provvedimento necessario per assicurare l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente accertato che l’Amministrazione aveva provveduto a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio, tanto che la difesa di quest’ultimo aveva concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo esclusivamente per la regolazione delle spese.
Richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., il Collegio ha verificato la ricorrenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ravvisandoli nell’incontestato adempimento di tutto quanto prescritto dalla sentenza di ottemperanza.
Sul fronte delle spese, il TAR ha applicato il principio, evocato con riferimento a Consiglio di Stato, sez. V, n. 9906/2023 e TAR Lazio – Roma, sez. I, n. 3297/2023, secondo cui nell’ipotesi di adempimento in pendenza di giudizio la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese, atteso che l’esito del giudizio è comunque riconducibile alla sua inerzia.
La pronuncia ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di fase, liquidate in complessivi € 500,00 oltre interessi, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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