Giudizio di ottemperanza: spese accessorie dovute, escluse quelle di precetto (TAR Campania n. 3631 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, instaurato ex art. 112 e segg. c.p.a., il creditore della pubblica amministrazione può ottenere, oltre agli interessi sulle somme liquidate in giudicato, il rimborso delle spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio stesso, quali quelle di pubblicazione, esame e notifica del titolo azionato. Non sono invece dovute le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, riconducibili agli artt. 474 ss. cod. proc. civ., poiché la scelta di ricorrere a strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è rimessa alla libera determinazione del creditore. Le voci così ammesse sono liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Giudice di Pace di Nola, con cui la Regione Campania era stata condannata al pagamento di una somma a titolo di interessi sull’indennità assistenziale corrisposta, oltre alle spese di lite. La pronuncia era stata notificata in forma esecutiva e il passaggio in giudicato risultava da apposita certificazione dell’ufficio giudiziario.
Dedotta la persistente inottemperanza, la ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, nonché la condanna dell’amministrazione alle spese accessorie sostenute per copie e notifica del titolo. La Regione Campania, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione intimata non ha contestato le circostanze dedotte e documentate dalla ricorrente, in particolare l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario. È decorso, inoltre, il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali.
Da tali premesse il Collegio ha fatto discendere la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Ha quindi ordinato alla Regione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo azionato, ponendo in essere ogni adempimento necessario.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, prevedendo che questi intervenga entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Sul piano delle spese accessorie, il Collegio ha distinto le voci funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza da quelle estranee a tale finalità. Richiamando TAR Sicilia Catania n. 1798/2009 e TAR Sardegna n. 1094/2003, ha affermato che le spese, i diritti e gli onorari successivi al titolo azionato sono dovuti solo in relazione a pubblicazione, esame e notifica del medesimo e agli atti accessori, poiché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Non sono invece ammesse le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, come chiarito da TAR Calabria Catanzaro n. 699/2010 e Cons. Stato n. 2490/2001. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile, infatti, alla libera scelta del creditore, il quale, optando per il giudizio amministrativo, non può pretendere il rimborso delle spese della via abbandonata. Le voci ammesse sono liquidate omnicomprensivamente nelle spese di lite, restando escluse le spese di registrazione del titolo. La Regione è stata infine condannata alle spese del giudizio, distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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