Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 8247 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario quando risulti decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non sia offerta prova dell’adempimento. Il decorso del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio in forma specifica non estingue l’obbligo, che si converte nell’erogazione del controvalore pecuniario con interessi legali fino al soddisfo, per la natura fungibile dell’obbligazione. L’inerzia dell’amministrazione non può essere invocata a proprio vantaggio. La nomina del commissario ad acta è giustificata dall’esigenza di assicurare l’esecuzione, anche mediante allocazione della somma in bilancio, senza che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituiscano impedimento legittimo.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Sul piano processuale il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti: il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre che il titolo è stato ritualmente notificato presso la sede dell’amministrazione e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ipotesi di decorso del termine fissato nel titolo ottemperando per la fruizione del beneficio. In tal caso l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Il Collegio fonda la regola sulla natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e sul rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.