Sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia del contendere (TAR Campania n. 8239 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio tacito della pubblica amministrazione sull’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non essendo configurabile alcun residuo interesse del ricorrente alla decisione. Il giudice amministrativo può pervenire a tale declaratoria aderendo al principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, quando il sopravvenuto venir meno dell’interesse risulti pacifico o non contestato. La trasmissione della documentazione richiesta soddisfa pienamente la pretesa azionata e priva di oggetto la domanda di annullamento del silenzio e di condanna all’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli un’istanza di accesso agli atti, per acquisire in copia i documenti relativi alla domanda di iscrizione al registro delle imprese di un’impresa individuale. Formatosi il silenzio tacito dell’amministrazione, ha proposto ricorso davanti al TAR Campania per l’annullamento del silenzio, la declaratoria del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’ente alla ostensione del fascicolo.
La Camera di Commercio si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che gli atti richiesti non rientrerebbero tra i documenti amministrativi di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo in data 11 giugno 2025 trasmesso al difensore del ricorrente la documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha documentato di avere provveduto, in data 11 giugno 2025, a trasmettere al ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza per cui è causa. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza. Su questa base il Tribunale ha ritenuto di aderire al principio della ragione più liquida, quale corollario del principio di economia processuale.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che la pretesa azionata risulta pienamente soddisfatta per effetto della sopravvenuta ostensione. Ne consegue il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione sul ricorso avverso il silenzio tacito e sulla domanda di condanna all’accesso ai documenti.
Il Tribunale qualifica pertanto come fondata l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e, più propriamente, dichiara la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La scelta terminologica è significativa: il giudice non si limita a rilevare l’improcedibilità, ma accerta che la pretesa sostanziale ha trovato integrale soddisfazione, con la conseguente caducazione dell’interesse a una pronuncia di merito.
Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi di equità e ne dispone la compensazione tra le parti, in considerazione dell’esito della controversia e del comportamento processuale dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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