Payback dispositivi medici: definizione agevolata e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Lazio n. 8743 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile d’ufficio e dichiarabile con sentenza di improcedibilità, l’adesione del fornitore di dispositivi medici al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di ripiano del superamento del tetto di spesa di cui all’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. La dichiarazione e la documentazione dell’avvenuto versamento della quota ridotta degli importi determinano infatti il conseguimento, da parte del ricorrente, di un bene della vita diverso da quello cui il ricorso era finalizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impositivi impugnati. L’improcedibilità del ricorso prescinde dagli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti, i quali attengono al diverso istituto della cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Marche avevano definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle imprese alla sostenibilità del SSN tramite il meccanismo del c.d. payback. Il ricorso era affidato a numerose censure di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 e di illegittimità derivata dei provvedimenti applicativi, nonché a motivi di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei conteggi.
Con memoria depositata il 23.01.2026, la ricorrente dichiarava di aver versato alla Regione Marche la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, assolvendo agli obblighi di pagamento ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, e chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, in ogni caso, l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e della documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine all’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback. Ha tuttavia rilevato che, in base al tenore letterale dell’art. 7, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 95/2025, la cessazione della materia del contendere opera solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento dell’avvenuto pagamento. Nella fattispecie tale adempimento comunicativo, posto a carico delle Regioni e delle Province autonome, risultava carente.
Cionondimeno, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di avvenuto pagamento in misura ridotta determini una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il bene della vita conseguito dalla parte ricorrente — ossia il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è infatti ontologicamente diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, rappresentato dall’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. La pronuncia richiama sul punto il precedente di TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese di lite tra le parti costituite in ragione della complessità della materia e della decisione in rito, e disponendo il nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Nota della Redazione
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