La sanzione pecuniaria paesaggistica ha natura riparatoria ed è trasmissibile agli eredi (TAR Lazio n. 935 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 ha natura riparatoria e non punitiva, costituendo misura alternativa alla rimessione in pristino. Essa è pertanto sottratta al principio della responsabilità personale di cui alla l. n. 689/1981 ed è trasmissibile agli eredi del trasgressore. In caso di domanda di condono, il termine di prescrizione della pretesa pecuniaria decorre non già dalla quantificazione dell’indennità ma dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria, quale momento di cessazione dell’illecito permanente. La disciplina applicabile è quella vigente al momento di adozione del provvedimento, non quella del tempo di commissione dell’abuso.
Il Fatto
Gli eredi di un soggetto deceduto, successori nella titolarità di un’unità immobiliare abusivamente realizzata in area vincolata, impugnavano la nota con cui il Comune sollecitava il pagamento dell’indennità risarcitoria già determinata nei confronti del de cuius per il tramite di una perizia di stima. L’istanza di condono era stata presentata ai sensi della l. n. 47/1985 e l’amministrazione aveva espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica. Con ricorso, i ricorrenti deducevano l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione, la maturata prescrizione, la violazione del principio di irretroattività e l’illegittimità della quantificazione operata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di accertata compatibilità paesaggistica, il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. Richiamata la ricostruzione offerta dal Cons. Stato, parere n. 558/2025, il Tribunale aderisce all’orientamento che qualifica la misura come sanzione riparatoria alternativa al ripristino dello status quo ante, priva di finalità punitivo-afflittiva. Tale natura esclude l’applicazione dell’art. 7 l. n. 689/1981 sulla intrasmissibilità agli eredi, rendendo legittima la contestazione nei confronti degli aventi causa, presupposto essendo la verificata trasformazione dei luoghi e non l’accertamento di una responsabilità individuale.
Quanto alla prescrizione, il Collegio esclude l’operatività dell’art. 28 l. n. 689/1981, ritenendo applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 2043 cod. civ. La pretesa però non può prescriversi prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, atteso che solo da quel momento cessa il carattere permanente dell’illecito paesaggistico e la pretesa diventa esigibile ai sensi dell’art. 2935 cod. civ.
Con riguardo alla dedotta irretroattività, il Tribunale chiarisce che rileva il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio, sicché l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, benché successivo alla costruzione e all’istanza di condono, risulta correttamente applicato. Il Collegio reputa poi infondate le censure sulla quantificazione: la norma statale ha superato la disciplina regionale invocata, imponendo il raffronto tra danno e profitto e la commisurazione al valore maggiore. La perizia di stima ha legittimamente assunto a parametro il danno ambientale di importo superiore.
Ne deriva l’inammissibilità per difetto di interesse dell’ultimo motivo, concernente la sola percentuale applicata al profitto, giacché la sanzione è stata comunque parametrata al danno. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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