Ottemperanza al giudicato su carta elettronica docenti e commissario ad acta (TAR Campania n. 8209 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato quando la sentenza azionata sia passata in giudicato e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica, senza che la parte resistente abbia provato l’adempimento, gravando su di essa il relativo onere. Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente anche il compenso commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, ha agito per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione in suo favore della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con emissione dei relativi buoni elettronici per un importo di € 3.000,00, oltre interessi, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.
Con il ricorso la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere alla corresponsione degli emolumenti e che fosse nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito opponendosi all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale amministrazione destinataria degli obblighi discendenti dal titolo giudiziale azionato.
Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato come da certificazione in atti, ed è decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della stessa, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha poi rilevato che la parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza. L’amministrazione, pertanto, è rimasta inadempiente.
Su queste basi il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica se anteriore. In tale termine il Ministero dovrà provvedere all’assegnazione della carta elettronica e all’emissione dei buoni, con maggiorazione degli interessi legali riconosciuti nel titolo.
È stata inoltre accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato in € 1.000,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono addebitate al Ministero, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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