Equivalenza tra CCNL e verifica dell’anomalia nelle gare pubbliche (TAR Lazio n. 259 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il giudizio di equivalenza delle tutele tra il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante e quello proposto dall’operatore economico non può essere condotto mediante un mero raffronto numerico tra le singole clausole negoziali. La verifica, disciplinata dall’art. 11, commi 3 e 4, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dall’art. 110 del medesimo decreto, impone una valutazione complessiva, giuridica ed economica, analoga a quella propria del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, volta ad accertare che il trattamento dei lavoratori impiegati nella commessa non sia eccessivamente inferiore a quello di riferimento e che vi sia confrontabilità tra mansioni e oggetto dell’appalto. Il concetto stesso di equivalenza presuppone l’esistenza di differenze e non postula l’identità tra i contratti collettivi.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta indetta da una società pubblica per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso una centrale, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, prima in graduatoria con un punteggio totale superiore.
La ricorrente ha censurato, da un lato, l’avvenuto riconoscimento dell’equivalenza tra il CCNL applicato dall’aggiudicataria e quello posto a base di gara, ritenuto non omogeneo né sul piano economico né su quello normativo; dall’altro, la mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, assumendo l’insostenibilità del modello dei costi della manodopera. La stazione appaltante e la controinteressata hanno resistito, invocando una valutazione complessiva delle tutele e la mancanza dei presupposti per la verifica di congruità.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto il primo motivo, rilevando l’errore metodologico di fondo. La ricorrente ha impostato la verifica di equivalenza come un raffronto numerico tra singole clausole, attribuendo rilievo decisivo al numero degli scostamenti rispetto ai parametri dell’allegato I.01. Il giudizio va invece condotto su un piano complessivo, secondo una logica che coinvolge tanto gli aspetti giuridici quanto quelli economici.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui la non equivalenza non può desumersi unicamente dal numero degli scostamenti, senza valutazione del loro effettivo rilievo e senza esame delle tutele assicurate (Cons. Stato, sez. IV, n. 9484 del 2025; TAR Piemonte n. 180 del 2026; TAR Campania n. 7073 del 2025). La verifica va svolta alla luce dell’art. 110, d.lgs. n. 36 del 2023, applicando i principi propri della verifica di anomalia, e mira ad accertare che il trattamento dei lavoratori non sia eccessivamente inferiore a quello dei contratti di riferimento.
Il verbale di verifica della stazione appaltante si è posto legittimamente in questo ordine di idee, rifuggendo dalla considerazione atomistica dei singoli istituti. Il concetto di equivalenza implica necessariamente differenze: ritenere che anche scostamenti minimi precludano il giudizio renderebbe l’art. 11, comma 4, mai applicabile. La ricorrente, inoltre, ha operato raffronti con le tabelle ministeriali, che non definiscono le singole voci strutturali del trattamento economico.
Quanto al secondo motivo, alcun obbligo di attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia sussisteva: l’offerta dell’aggiudicataria, prima della riparametrazione, non ha superato la soglia dell’80% fissata dalla lex specialis, superata la quale soltanto scatta la verifica. Nel merito, le censure sulle presunte sottostime del costo della manodopera sono infondate, poiché la ricorrente non ha dimostrato l’erosione dell’utile d’impresa e l’insostenibilità economica dell’offerta. Il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità. Il Tribunale ha infine osservato che, anche accogliendo le doglianze, l’annullamento comporterebbe la regressione della procedura alla fase di verifica, non l’assegnazione del contratto alla ricorrente. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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