Termine decadenziale di 120 giorni per il danno da occupazione sine titulo (C.G.A.R.S. n. 580 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione risarcitoria per l’illegittima occupazione di un bene conseguente all’annullamento del decreto espropriativo, il termine applicabile è quello decadenziale di 120 giorni previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., ove il giudicato di annullamento si sia formato dopo l’entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Il fatto illecito, ai fini dell’individuazione del regime temporale, si identifica nel passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, di natura costitutiva e non ricognitorio-dichiarativa, e non nella condotta antecedente dell’amministrazione. La natura permanente dell’illecito occupativo non sottrae il pregiudizio pregresso alla decadenza, trattandosi di danno che matura die pro die.

Il Fatto

La parte privata impugnava il decreto con cui l’amministrazione regionale aveva espropriato un terreno pervenuto per successione. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 696 del 2012, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento per violazione delle garanzie partecipative; l’appello dell’amministrazione era respinto dal C.G.A.R.S. n. 9 del 2013.

Esperita l’ottemperanza, il giudice amministrativo ordinava la cessazione dell’occupazione sine titulo e la restituzione dei terreni, riconoscendo il danno da mancata esecuzione del giudicato. Proposta poi azione risarcitoria davanti al giudice ordinario, questi declinava la giurisdizione; la domanda era riqualificata e riproposta davanti al TAR Sicilia, che la dichiarava inammissibile per tardività rispetto al termine di cui all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il collegio individua la questione centrale nel regime temporale applicabile all’azione risarcitoria quando l’impugnazione del decreto di esproprio è anteriore all’entrata in vigore del codice, ma l’annullamento interviene quando il codice è già vigente. Occorre stabilire se trovi applicazione il termine decadenziale di 120 giorni o il previgente termine prescrizionale.

La Corte richiama l’art. 2 dell’Allegato 3 al cod. proc. amm., secondo cui per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. Su questa disposizione transitoria la Corte costituzionale e l’Adunanza plenaria hanno riconosciuto la natura processuale del termine di decadenza, escludendone l’applicazione agli illeciti antecedenti l’entrata in vigore del codice, sino ad allora soggetti al termine di prescrizione.

Il passaggio decisivo è la collocazione temporale del fatto illecito. Secondo il collegio esso si identifica nella pronuncia di annullamento del decreto espropriativo e nel giudicato che su di essa si forma, qui successivo all’entrata in vigore del codice. Il giudicato di annullamento ha natura costitutiva e non ricognitorio-dichiarativa: il fatto processuale che legittima l’azione di condanna si colloca integralmente nel vigore della nuova disciplina.

La Corte aggiunge che nemmeno la natura continuativa dell’illecito occupativo può sottrarre il pregiudizio pregresso alla decadenza, trattandosi di danno che matura giorno per giorno. L’appello è pertanto respinto. Le spese del grado sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, in ragione del carattere interpretativo della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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