Accesso civico generalizzato e richieste massive: illegittimo il diniego fondato su genericità (TAR Abruzzo n. 533 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, non ha valore provvedimentale e integra un silenzio inadempimento, con conseguente qualificazione dell’azione proposta come azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il diniego di accesso civico generalizzato è illegittimo quando si fonda sull’indeterminatezza della richiesta o sulla necessità di una attività di ricerca ed estrazione di dati, poiché l’oggetto dell’accesso si estende ai dati e alle informazioni e non solo ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria. Le richieste massive o sproporzionate, idonee a interferire con il buon andamento dell’amministrazione, sono sottratte all’ostensione; non lo sono le richieste che, per numero contenuto di procedimenti e dati, non comportano un impiego di risorse manifestamente oneroso.
Il Fatto
I ricorrenti, cittadini residenti nel Comune dell’Aquila, hanno proposto un primo giudizio per l’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva disposto il distacco della pubblica illuminazione nel tratto di strada antistante le loro abitazioni. Nel contesto di tale contenzioso hanno inoltrato al Comune, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, un’istanza di accesso civico generalizzato diretta a conoscere quanti procedimenti di attuazione di convenzioni urbanistiche o cessioni perequative non fossero conclusi da atti di trasferimento della proprietà, quante strade ad uso pubblico non fossero di proprietà comunale e quali strade del “viario aquilano” fossero a fondo cieco.
Non avendo ricevuto riscontro nei termini, i ricorrenti hanno agito per la declaratoria del diniego implicito. Con nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025 il Comune ha ritenuto l’istanza inammissibile e la ha rigettata, ravvisandovi la necessità di una attività di ricerca, cernita ed estrazione di dati per la formazione di un documento ostensibile. Avverso tale nota è stato proposto ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il silenzio. L’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 impone alle amministrazioni di concludere il procedimento di accesso con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni. A differenza dell’accesso documentale, il legislatore non ha attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico generalizzato valore provvedimentale: esso integra un silenzio inadempimento.
Il ricorso introduttivo è pertanto qualificabile come azione avverso il silenzio. Il Tribunale non dispone la conversione dell’azione, ritenendola superflua per ragioni di economia processuale, poiché il ricorso è tempestivo e al ricorso per motivi aggiunti si applica comunque il rito speciale in materia di accesso di cui all’art. 116 cod. proc. amm.
Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: dopo il suo deposito il Comune ha adottato il provvedimento di diniego espresso, impugnato con i motivi aggiunti.
Nel merito, i motivi aggiunti sono fondati. L’accesso civico generalizzato non postula né legittimazione soggettiva qualificata né motivazione della richiesta e può essere limitato solo per pregiudizio concreto a interessi tassativamente individuati dall’art. 5-bis. Il suo oggetto non è limitato ai documenti, ma si estende a dati e informazioni non soggetti a pubblicazione obbligatoria. Il diniego è illegittimo perché fondato su ragioni estranee alla disciplina: le informazioni richieste afferiscono ad attività di pubblico interesse e sono nella disponibilità dell’ente.
Quanto alla dedotta sproporzione, il Collegio richiama l’orientamento dell’adunanza plenaria n. 10 del 2020 e osserva che le richieste non sono massive: esse riguardano un numero contenuto di procedimenti e di dati. L’elaborazione non richiede un impiego di risorse manifestamente oneroso, né è sproporzionata rispetto all’interesse conoscitivo, non estraneo alle finalità di controllo sull’esercizio delle funzioni istituzionali. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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