Motivazione del diniego paesaggistico e discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Lombardia n. 790 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata è congruamente motivato quando individua il contesto ambientale di riferimento e gli elementi di criticità dell’intervento, senza che sia necessaria l’analitica confutazione di ogni argomento difensivo. La valutazione comparativa tra il manufatto progettato e le strutture analoghe già presenti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione comunale, insindacabile nel merito se non per irragionevolezza manifesta. Il dissenso costruttivo di cui all’art. 11, comma 6, d.P.R. n. 31/2017 non è dovuto quando l’incompatibilità paesaggistica attiene all’intervento in sé e non a caratteristiche modificabili dello stesso. Situazioni giuridiche differenti non consentono di invocare la disparità di trattamento.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un esercizio di ristorazione a Bergamo, ha presentato nel maggio 2024 domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata per installare una pergola con copertura in tessuto e una pedana, in un’area ricadente nel perimetro di un cono panoramico apposto con d.m. del 1957.

Esperito il preavviso di diniego e presentate le osservazioni, la Commissione comunale per il paesaggio ha confermato il parere contrario. Il Comune ha quindi emesso il diniego nel settembre 2024. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno. La domanda cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado; nel frattempo la ricorrente ha ottenuto l’autorizzazione permanente all’occupazione di suolo pubblico con la struttura preesistente.

La Motivazione della Corte

Il Comune ha eccepito in via pregiudiziale il sopravvenuto difetto di interesse, sostenendo che l’ottenuta autorizzazione permanente per la struttura in essere dimostrerebbe l’abbandono del progetto oggetto del diniego. Il Collegio ha respinto l’eccezione: l’autorizzazione permanente conserva un’utilità già goduta, mentre l’istanza paesaggistica mira a realizzare una struttura diversa, di maggiore interesse. Le due domande non sono incompatibili.

Nel merito il Collegio ha giudicato il ricorso infondato. Quanto alla motivazione, essa è stata ritenuta congrua: il contesto ambientale è individuato nella visuale verso la Città Alta e nel disegno della pavimentazione; gli elementi di criticità consistono nell’ostacolo alla visuale e nell’occultamento della pavimentazione, aggravati dal parapetto in vetro e dalla rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Sulla disparità di trattamento rispetto agli ombrelloni delle altre attività, il TAR ha osservato che questi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, e dell’allegato A, punto A.17, d.P.R. n. 31/2017: trattandosi di situazioni differenti, la censura non regge. La valutazione comparativa della Commissione circa il maggiore impatto della pergola rientra nella discrezionalità tecnica e non risulta irragionevole.

Quanto all’installazione della controinteressata, essa non è ubicata nella medesima via, ma nell’ampia piazza della Libertà, più distante dal vertice del cono visuale: anche in questo caso le situazioni sono differenti. Il Collegio ha inoltre escluso che il Comune abbia omesso di valutare le osservazioni della ricorrente, essendo state confutate nel secondo parere della Commissione.

Infine, il TAR ha chiarito che non era dovuto il dissenso costruttivo ex art. 11, comma 6, d.P.R. n. 31/2017: l’incompatibilità paesaggistica deriva dall’intervento in sé, non da caratteristiche modificabili dei manufatti. Respinta la domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto, la ricorrente è stata condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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